LEGGE 15 marzo 1956, n. 210

Type Legge
Publication 1956-03-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, è elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due. Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi è elevato a lire 50.000.

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