DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1956, n. 260
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2707, emesso nell'adunanza del 13 dicembre 1955; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Collagna, in provincia di Reggio Emilia.
GRONCHI ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 40. - CARLOMAGNO
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