DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 261
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale e' stato riconosciuto l'Ente autonomo "Fiera di Foggia" con sede in Foggia, e ne e' stato approvato lo statuto;
Visti il regio decreto 6 febbraio 1942, n. 157 ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 225, con i quali e' stato modificato il suddetto statuto;
Viste le deliberazioni 6 febbraio e 10 dicembre 1955 del Consiglio di amministrazione dell'Ente, contenenti modifiche allo statuto vigente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Foggia", con sede in Foggia, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 225. L'allegato statuto, composto di venti articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
GRONCHI CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Foggia" Art. 1. L'Ente autonomo per la fiera di Foggia, eretta in ente morale, con regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, con sede in Foggia, provvede a organizzare la tradizionale fiera di Foggia, gia' attuata per il passato dal Comune, nei seguenti periodi: nel mese di marzo, per il mercato-concorso ovino; nel mese di maggio, quale manifestazione principale con mercato agricolo-zootecnico; nel mese di novembre quale manifestazione secondaria con mercato agricolo-zootecnico.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 2
Art. 2. La fiera si propone di contribuire al progresso dell'agricoltura italiana, specie di quella meridionale e in particolare a favorire l'incremento ed il commercio del bestiame e ad attuare, in base alle direttive che verranno impartite dai Competenti Ministeri, altre manifestazioni attinenti alla attivita' agricola-zootecnica (mercati periodici, foro boario, ecc.). Provvede ancora a tutte quelle iniziative inerenti all'attivita' fieristica, che il comune di Foggia ed altri enti credano opportuno affidargli, allo scopo di accrescere il decoro cittadino e di incrementare lo sviluppo commerciale, agricolo, industriale della citta'.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 3
Art 3. Il patrimonio dell'Ente e' costituito dai suoli, su cui, gia' attualmente si effettua la fiera di Foggia, siti sulla strada nazionale Foggia-Bari, gratuitamente ceduti dal Comune unitamente agli impianti dei servizi pubblici ivi istituiti, dotati della rete interna stradale, costruita a titolo gratuito dall'Amministrazione provinciale di Capitanata. Previa autorizzazione del Ministero competente, l'Ente potra' ricevere oblazioni, donazioni, eredita', lasciti di ogni genere, liberamente assegnati da enti o da privati, che andranno ad aumento del patrimonio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 4
Art. 4. Alla gestione e alla organizzazione delle manifestazioni fieristiche l'Ente provvede: a) con le rendite del patrimonio; b) col ricavo dei posteggi e con i proventi vari, comunque derivati alla fiera di Foggia, dalle concessioni ed iniziative da esse assunte; c) con i contributi annuali continuativi degli enti sottoindicati: 1) comune di Foggia; 2) Amministrazione provinciale di Foggia; 3) Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia. Alla stessa destinazione saranno parimenti devoluti i contributi di carattere continuativo o saltuario, che potranno essere a tal uopo, eventualmente, concessi dai Ministeri, dal Banco di Napoli, da altri enti, da ditte e da privati. I contributi a carattere continuativo potranno essere vincolati, in tutto o in parte, ad operazioni finanziarie, anche a lunga scadenza, onde provvedere a costruzioni, impianti e, in genere, alla esecuzione di opere attinenti alla fiera. Per le medesime finalita' potra' venire concessa ipoteca sugli immobili di proprieta' dell'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 5
Art. 5. Ai suddetti enti puo' aggiungersi, in qualsiasi momento, col titolo di "benemerito", qualunque ente morale e pubblico, che si sottoscrive per una quota annua non inferiore alle L. 300.000. Verra' considerato "sostenitore" qualsiasi ente, associazione o privato che contribuisca annualmente alla spese di esercizio dell'Ente fiera con la somma non inferiore a L. 100.000. Sono egualmente ammessi a partecipare all'Ente, in qualita' di "aderenti", le societa', associazioni o privati, che versino una volta tanto una somma di almeno L. 50.000.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 6
Art. 6. Organi dell'Amministrazione dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) la Giunta esecutiva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 7
Art. 7. Il presidente dell'Ente e' nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente ed e' responsabile del suo andamento, da' esecuzione a tutti i deliberati degli organi collegiali dell'Ente e provvede a quanto altro e' necessario per assicurare la continuita' amministrativa della gestione.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, e' costituito dai seguenti membri: a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio; b) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) uno in rappresentanza della Prefettura di Foggia; d) due in rappresentanza del comune di Foggia; e) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Foggia; f) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia; g) uno in rappresentanza del Banco di Napoli; h) uno in rappresentanza degli agricoltori di Foggia; i) uno in rappresentanza dei commercianti di Foggia; l) uno in rappresentanza degli industriali di Foggia; m) un membro rappresentante di ciascun ente benemerito; n) uno designato dalla Camera confederale del lavoro di Foggia; o) uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende; p) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Foggia; q) uno in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori - Unione sindacale di Foggia; r) uno in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti di Foggia; s) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli artigiani di Foggia. Il Consiglio di amministrazione designera' tra i suoi membri due vice presidenti, che sostituiranno il presidente in caso di assenza o di impedimento; questi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, in mancanza di delega, le funzioni presidenziali sono esercitate dai vice presidente piu' anziano di carica e, in caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'. Tutte le predette cariche sono gratuite.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 9
Art. 9. Il consiglio di amministrazione sovraintende all'attivita' generale dell'Ente fissandone le direttive e l'azione. Propone le modifiche allo statuto, delibera la pianta organica del personale e i regolamenti interni dell'Ente, l'ordinamento e il funzionamento del servizio di cassa, i bilanci preventivi e consuntivi, i mutamenti patrimoniali e gli impegni di spese non previste nel bilancio. In questo ultimo caso il Consiglio di amministrazione provvede, altresi', alle variazioni occorrenti in bilancio, per fronteggiare i nuovi oneri, dandone comunicazione entro dieci giorni al Ministero dell'industria e del commercio. Per la validita' delle sue sedute dovranno essere presenti in prima convocazione la meta' piu' uno del membri del Consiglio, ed almeno sei, oltre il presidente, in seconda convocazione. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza del presenti, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Il Consiglio e' convocato dal presidente, con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di urgenza, tale termine puo', a giudizio del presidente, essere ridotto a due giorni.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 10
Art. 10. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vice presidenti e da due membri nominati dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Essi rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 11
Art. 11. La Giunta esecutiva coadiuva il presidente nell'esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e nell'esercizio delle attribuzioni deferite dal presidente stesso. Essa e' convocata e presieduta dal presidente. La Giunta, inoltre, nomina gli impiegati e propone ai Consiglio di amministrazione lo schema del bilancio preventivo, ed il conto consuntivo. Essa delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le sua sedute socio valide con la presenza di due dei suoi membri oltre il presidente. L'assenza non giustificata da tre sedute consecutive della Giunta importa la decadenza dalla carica.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 12
Art. 12. In casi di urgenza, il presidente puo' deliberare anche in materia di competenza della Giunta esecutiva, alla quale dovra' riferire nella prima riunione successiva. Analogamente procedera' la Giunta esecutiva nei riguardi del Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 13
Art. 13. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo. Egli e' il capo degli uffici e del personale e cura la osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 14
Art. 14. I pagamenti sono disposti con ordinativi firmati dal presidente, dal segretario generale e dal contabile.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 15
Art. 15. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto come segue: a) da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, presidente; b) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) dai ragioniere capo dell'Intendenza di Foggia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 16
Art. 16. I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dea revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 17
Art. 17. L'esercizio finanziario dell'Ente s'inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo dovra' essere approvato, dal Consiglio di amministrazione, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce ed il conto consuntivo dovra' essere approvato non oltre il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo verranno sottoposti all'esame dei revisori almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio di amministrazione, a cui dovranno essere presentati. Il conto consuntivo dovra' essere accompagnato da una relazione dei revisori. I revisori dei conti hanno diritto di assistere, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 18
Art. 18. Il bilancio preventivo ed i conto consuntivo, quest'ultimo accompagnato dalla relazione dei revisori, ed entrambi dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, che li ha approvati, debbono essere trasmessi - a cura del presidente - entro venti giorni dalla data della rispettiva approvazione al Ministero dell'industria e del commercio, cui compete la vigilanza sull'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 19
Art. 19. Gli utili o comunque gli avanzi attivi di gestione della fiera, dovranno essere destinati al miglioramento delle manifestazioni promosse dall'Ente o ad aumento del patrimonio dell'Ente stesso.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia- art. 20
Art. 20. In caso di scioglimento dell'Ente, per deliberazione del Consiglio di amministrazione o per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, che in ogni caso ha facolta' di nominare un commissario, il patrimonio dell'Ente sara' devoluto al comune di Foggia. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CORTESE
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