LEGGE 31 marzo 1956, n. 269
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'importo della, indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di la categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1954 e per l'anno 1954, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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