LEGGE 31 marzo 1956, n. 285
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno, approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.
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