LEGGE 31 marzo 1956, n. 285

Type Legge
Publication 1956-03-31
Ultimo aggiornamento 1956-05-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno, approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

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