LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
((Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonchè alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo)) .
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