LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Type Legge
Publication 1956-03-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonchè alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo)) .

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