LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, un "Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private". Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'istituto nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al trattamento di invalidità, di vecchiaia e superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende elettriche private.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.