LEGGE 31 marzo 1956, n. 294
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite: a) a spese dello Stato; b) a spese del Comune, col concorso dello Stato; c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.
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