DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1956, n. 304
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Sono ripristinati l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Priverno.
Art. 2
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata - entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 97. - CARLOMAGNO
Allegato
Allegato PROVINCIA DI LATINA DISTRETTO DI TERRACINA Parte di provvedimento in formato grafico
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