DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 315

Type DPR
Publication 1956-03-16
Ultimo aggiornamento 1956-05-05
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 806, con il quale i comuni di Montescheno, Seppiana e Viganella, in provincia di Novara, furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Montescheno;

Viste le istanze 15 settembre 1953, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori dei cessati comuni di Seppiana e Viganella, rispettivamente, ne ha chiesto la ricostruzione in Comuni autonomi;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Montescheno in data 4 agosto 1954, n. 27, e del Consiglio provinciale di Novara in data 11 ottobre 1954, n. 19, con le quali e' stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 353;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

Sono ricostituiti i comuni di Seppiana e Viganella, in provincia di Novara, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.

Art. 2

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Montescheno e i ricostituiti comuni di Seppiana e Viganella, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Montescheno. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Montescheno, che sara' inquadrato negli organici dei comuni di Seppiana e Viganella, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

GRONCHI TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 105. - CARLOMAGNO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)