DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320

Type DPR
Publication 1956-03-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.

547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Campo di applicazione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le gallerie di lunghezza non superiore ai metri 50, si applicano solamente le norme dei capi II, VII, VIII e X. Le disposizioni contenute nei capi XI, XII e XIII si applicano anche ai lavori esterni connessi a quelli in sotterraneo, in sostituzione delle norme previste, per la stessa materia, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 2

Esclusioni

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni: a) le miniere, cave e torbiere; b) i comuni pozzi idrici; c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere complementari od accessorie degli edifici; d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.

Art. 3

Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro

Nella esecuzione dei lavori indicati nell'art. 1 devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, anche le disposizioni dettate: a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni; b) nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; c) nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.

Art. 4

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente le installazioni e gli impianti elettrici il sotterraneo e' da considerarsi "ambiente bagnato".

Art. 5

Soggetti tenuti all'osservanza, delle norme

Alla osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano le attivita' ed eseguono i lavori indicati nell'art. 1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori addettivi.

Art. 6

Direzione e sorveglianza dei lavori

La direzione e la sorveglianza dei lavori soggetti alle norme del presente decreto devono essere affidate a persone competenti, che abbiano una esperienza diretta dei lavori in sotterraneo.

Art. 7

Notifica dei lavori

L'imprenditore ha l'obbligo di notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio i lavori indicati nell'art. 1, prima del loro inizio; La notifica deve contenere le seguenti indicazioni: a) nominativo e indirizzo dell'imprenditore, del direttore dei lavori e del capo cantiere; b) nominativo e indirizzo dell'eventuale appaltante; c) Provincia, Comune e localita' precisa dei lavori; d) durata presuntiva dei lavori; e) numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno occupati; f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti assistenziali e sanitari; g) cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle indagini compiute a tal fine.

Art. 8

Lavoratori di primo impiego

I lavoratori mai precedentemente occupati in sotterraneo devono lavorare sotto la guida di altri gia' pratici, almeno per un periodo di due settimane.

Art. 9

Lavoratori presenti in sotterraneo

Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti almeno due lavoratori, salvo che i lavori siano eseguiti entro il campo visuale diretto di altra persona.

Art. 10

Divieto di permanenza in sotterraneo oltre l'orario di lavoro

Il lavoratore non puo' rimanere in sotterraneo oltre il proprio orario di lavoro, salvo giustificati motivi di carattere eccezionale.

Art. 11

Dispositivi di segnalazione

In prossimita' dei posti di lavoro in galleria situati a piu' di 300 metri dall'imbocco esterno e di quelli in pozzi profondi oltre 30 metri, devono essere installati dispositivi di segnalazione atti ad assicurare il collegamento con l'esterno.

Art. 12

Caschi di protezione

I lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi ragione vi accedano, devono essere forniti e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente. Il casco e' dato in dotazione personale, a meno che il lavoratore acceda al sotterraneo solo occasionalmente.

CAPO II SCAVI ED ARMATURE

Art. 13

Sistemi di scavo

I sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati ed offrire garanzie di sicurezza. Se la natura del terreno lo richiede, devono essere adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.

Art. 14

Armature e rivestimenti

Ogni scavo deve, di norma, essere provvisto di sostegni e rivestimenti per impedire franamenti o caduta di materiali. Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera di pari passo con l'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.

Art. 15

Scavi in terreni stabili

Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori possono omettersi quando lo scavo sia eseguito in terreni che non presentino sicuramente pericoli di franamento o di caduta di materiali. Nelle condizioni previste dal comma precedente, lo stato di sicurezza dello scavo deve essere tuttavia controllato, allo scopo di provvedere tempestivamente all'armatura o al puntellamento dei tratti o punti risultanti non sicuri. Le pareti e la calotta degli scavi non armati, in prossimita' dei luoghi ove si abbatte la roccia per mezzo di esplosivi, devono essere controllate dopo ogni brillamento di mine.

Art. 16

Resistenza delle armature

Il tipo di armatura e le dimensioni, la disposizione ed il numero dei suoi elementi, devono essere scelti in relazione alla natura, alle condizioni ed alla spinta dei terreni da attraversare, ed in modo che le strutture resistenti lavorino con un adeguato margine di sicurezza.

Art. 17

Spinte eccezionali del terreno

Quando, per effetto del rigonfiamento del terreno, del distacco di blocchi, della esistenza di frane, o per altre cause anormali, non sia possibile garantire la resistenza delle armature, queste devono essere sottoposte ad una particolare sorveglianza onde seguirne la deformazione e l'eventuale spostamento. Quando le sollecitazioni determinate dalla pressione del terreno tendano a deformare le strutture di sostegno o a provocare lo scardinamento delle armature si deve provvedere alla tempestiva sostituzione degli elementi compromessi o all'adozione di altre misure di emergenza. A tal fine deve essere tenuto pronto per la messa in opera, un numero sufficiente di elementi di armatura di rimpiazzo.

Art. 18

Rivestimento definitivo degli scavi

Il rivestimento definitivo degli scavi, se fa parte dell'opera di costruzione, deve seguire l'avanzamento dello scavo compatibilmente con le esigenze della sicurezza e delle altre fasi di lavoro.

Art. 19

Cautele in particolari fasi del lavoro di armatura

La posa in opera e la rimozione delle armature di sostegno dello scavo e del rivestimento murario definitivo sono eseguite sotto la sorveglianza di assistenti o di capisquadra esperti. Questa norma si applica anche quando si tratta di rimuovere le armature per la esecuzione degli allarghi delle profilature degli scavi. Quando l'abbattimento del terreno viene eseguito per mezzo di mine, il lavoro di messa in opera delle armature deve sempre essere preceduto dalla rimozione o dal consolidamento, da eseguirsi con mezzi appropriati e con ogni cautela, dei massi resi instabili dalla esplosione ma ancora in posto nelle, pareti e nella calotta dello scavo, nonche' da un accurato controllo dello stato di sicurezza del tratto da armare. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 20

Controllo giornaliero delle armature delle pareti dello scavo

Ferme restando le disposizioni dell'art. 15, secondo comma, e dell'art. 17, nei lavori di escavazione deve essere disposto un controllo giornaliero delle armature e delle pareti dello scavo, da eseguirsi da lavoratori esperti.

CAPO III NORME PARTICOLARI PER I POZZI E PER LE GALLERIE A FORTE INCLINAZIONE

Art. 21

Accessi ai posto di lavoro Difesa dei vani

L'accesso ai posti di lavoro nei pozzi deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purche' sfalsate tra loro e intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro. Il vano scala deve essere protetto contro la caduta di materiali e, nel procedimento di perforazione dal basso verso l'alto, esso deve essere separato con robusti diaframmi per tutta la sua altezza dai vani di discarica e di sollevamento degli attrezzi e dei materiali. I posti di manovra degli addetti al sollevamento ed allo scarico dei materiali devono essere adeguatamente protetti. Nelle gallerie a forte inclinazione l'accesso al posto di lavoro deve essere assicurato mediante scala continua a gradini con pianerottoli di riposo almeno ogni 10 metri, predisposta su un lato dello scavo e munita di corrimano, anche di materiale flessibile purche' resistente, fissato alla parete. Nelle gallerie a forte inclinazione scavate dal basso verso l'alto, deve essere predisposto, a distanza non maggiore di 30 metri dal fronte di attacco, un solido sbarramento atto a trattenere il materiale scavato, munito di apertura laterale adeguatamente protetta per il passaggio dei lavoratori.

Art. 22

Ponti sospesi

I ponti sospesi o bilancini, il cui impiego e' disciplinato dal capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, sono ammessi soltanto per operazioni complementari o di rifinitura. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 41 del suddetto decreto, il ponte sospeso deve essere munito di parapetti in robusta rete metallica intelaiata, alti non meno di 1 metro.

Art. 23

Brillamento delle mine

L'accensione delle mine nei pozzi deve essere fatta elettricamente, quando non sia possibile riportare il capo I della miccia esternamente al pozzo.

CAPO IV TRASPORTI IN GALLERIA

Art. 24

Armamento dell ferrovie

Il piano di posa dell'armamento delle ferrovie decauville deve essere preventivamente sistemato e livellato; la posa in opera di detto armamento, che deve essere adeguato alla portata dei convogli, deve essere eseguita a regola d'arte, ai fini della sicurezza del transito dei convogli stessi. Gli scambi devono essere tali da consentire le manovre senza pericolo per i lavoratori.

Art. 25

Locomotori

Nei locomotori impiegati in sotterraneo che, per la loro sagoma, consentono due posti, questi devono essere occupati dal conducente e dall'accompagnatore del treno; i posti medesimi devono essere protetti da robusta tettoia. Nei locomotori monoposti l'accompagnatore deve collocarsi: a) alla coda del treno qualora il locomotore sia di testa; b) nel vagone piu' prossimo al locomotore se quest'ultimo, sia di coda. Devono evitarsi il piu' possibile e compatibilmente con le esigenze del lavoro, composizioni di treni con locomotori interposti fra vagoni. Nei treni composti con locomotori di coda o intermedi, devono collocarsi, ben visibili, lampade di estremita'. I locomotori devono comunque essere dotati di: 1) freni regolamentari, continuamente controllati; 2) fanali collocati sulle due testate; 3) segnalazioni acustiche.

Art. 26

Carrelli

I carrelli impiegati in sotterraneo devono essere dotati di dispositivo che impedisca l'accidentale rovesciamento della cassa e forniti di agganciamento sicuro. La distanza fra le testate delle casse dei carrelli agganciati deve essere non minore di 6 centimetri.

Art. 27

Trasporto persone

Il trasporto delle persone in sotterraneo con mezzi meccanici e' consentito solo con veicoli muniti di sedili e di tettoia. E' vietato salire e scendere su convogli in moto. Devono essere adottate misure contro il pericolo di di urti delle persone contro ostacoli. I carrelli adibiti al trasporto di persone devono essere uniti tra loro e immediatamente al locomotore. L'agganciamento dei carrelli deve essere effettuato mediante attacchi di sicurezza.

Art. 28

Formazione e marcia dei convogli

I binari ed i relativi scambi, quando la sezione dello scavo lo consenta, devono essere disposti in modo che il locomotore possa essere sistemato in testa al convoglio. Parimenti deve essere evitata la retromarcia dei convogli. Comunque quando questa si renda necessaria, il primo carrello nel senso della marcia deve essere munito di un fanale di segnalazione a luce bianca; la velocita' del convoglio deve essere ridotta a non piu' di 8 chilometri all'ora ed il movimento deve essere accompagnato da frequenti segnali acustici. Nella fase di formazione dei convogli devono essere predisposti i mezzi necessari ad evitare l'incontrollato spostamento dei carrelli e la fuga degli stessi lungo i binari.

Art. 29

Ricovero delle persone

Nelle gallerie percorse da mezzi di trasporto, quando la sezione non sia tale che una persona addossandosi alla parete possa scansarsi, devono essere predisposte nicchie, a distanza non maggiore di m. 30 l'una dall'altra, per il ricovero delle persone durante il transito dei convogli. Qualora cio' non sia possibile per ragioni tecniche, deve essere disposto agli estremi dello scavo un mezzo di segnalazione ottica o acustica per indicare il divieto di passaggio delle persone durante il transito del convoglio.

CAPO V VENTILAZIONE - LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA

Art. 30

Respirabilita' dell'aria ambiente negli scavi

L'aria ambiente degli scavi sotterranei deve essere mantenuta respirabile e, quanto piu' possibile, esente da inquinamenti, mediante sistemi o impianti di ventilazione atti ad eliminare o a diluire, entro limiti di tollerabilita', i gas, le polveri e i vapori pericolosi o nocivi. Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo di 3 metri cubi di aria fresca al minuto primo, salvo che l'Ispettorato del lavoro non prescriva un piu' elevato, limite in rapporto alla presenza in sotterraneo di particolari cause di inquinamento dell'atmosfera. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 31

Presa e velocita' dell'aria di ventilazione

L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di ventilazione artificiale deve essere prelevata in posti sufficientemente distanziati da possibili fonti di inquinamento. La velocita' dell'aria di ventilazione ai posti di lavoro deve essere tale che, in rapporto alla temperatura dell'aria stessa, non risulti pregiudizievole per la salute del lavoratore.

Art. 32

Apparecchi di controllo

Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura Idonea a svelare la presenza e a determinare la concentrazione nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in modo particolare dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, dei gas nitrosi e dell'idrogeno solforato. La composizione dell'aria ambiente del sotterraneo deve essere controllata periodicamente da esperti. I risultati dei controlli, con l'indicazione delle modalita' tecniche adottate, devono essere tenuti presso il cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro. L'Ispettorato del lavoro puo' esonerare le imprese dall'osservanza delle norme contenute nel presente articolo quando si tratti di lavori di modesta entita' limitazione della temperatura in sotterraneo.

Art. 33

Limitazione della temperatura in sotterraneo

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