DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente decreto si applica al lavori eseguiti mediante cassoni ad aria compressa, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Art. 2
Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro
Nella esecuzione dei lavori indicati all'art. 1, devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, anche le disposizioni dettate: a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni; b) nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con tenente norme generali per l'igiene del lavoro; c) nei provvedimenti speciali sugli apparecchi a pressione vigilati dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Art. 3
Soggetti tenuti all'osservanza delle norme
All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano le attivita' indicate nell'art 1, i dirigenti, i preposti, i lavoratori addettivi ed i medici.
CAPO II COSTRUZIONE ARREDAMENTO ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI
Art. 4
Requisiti dei cassoni e dei camini
Il cassone deve avere una camera di lavoro dell'altezza minima di m. 2, misurata tra l'orlo del tagliente ed il cielo della camera. L'Ispettorato del lavoro puo' consentire che tale altezza sia ridotta a m. 1,80 quando ricorrono particolari esigenze tecniche. Il diametro dei camini, se di sezione circolare, e le loro dimensioni trasversali minime, se di sezione non circolare, devono essere almeno di m. 1. Le scale di accesso al cassone devono essere costruite in modo da renderne sicuro l'uso; in particolare, esse devono avere una larghezza minima di 30 centimetri e la loro distanza dalla parete deve essere tale da permettere un sicuro appoggio per i piedi e, in ogni caso, non inferiore a cm. 13 in mezzeria. I recipienti per il sollevamento dei materiali devono avere pareti lisce ed essere a sezione trasversale circolare, a diametro crescente dalle sezioni estreme verso quella mediana. Sono ammessi recipienti di altra forma, purche' provvisti di dispositivi esterni atti ad evitare l'intoppo degli orli del recipiente contro i pioli della scala.
Art. 5
Requisiti delle chiusure
Le porte destinate al passaggio del materiali, nonche' quelle di accesso e di comunicazione per il personale, devono essere disposte in modo da potersi aprire soltanto nel senso della maggior pressione. E' fatta eccezione per la porta inferiore del tubi di scarico del materiale, la quale deve pero' essere munita di dispositivo che ne garantisca l'apertura graduale e ne renda possibile la chiusura nonostante la eventuale pressione dell'aria e del materiale. Nel caso in cui il cassone sia fornito di dispositivi automatici per la estrazione e l'introduzione dei materiali, le chiusure interne ed esterne devono funzionare in modo che luna non possa aprirsi se l'altra non e' chiusa. Quando i dispositivi non siano automatici, devono adottarsi mezzi ausiliari di garanzia, tali da impedire che il personale possa aprire la chiusura interna o esterna se l'altra non e' chiusa.
Art. 6
Requisiti delle campane
La campana deve avere una altezza media praticabile non inferiore a m. 2 ed un'area della sezione orizzontale calcolata in ragione di un metro quadrato ogni tre operai. Nell'interno della campana deve essere apposta l'Indicazione del numero massimo di persone che vi possono sostare contemporaneamente. Le pareti della campana devono essere munite di spie di ispezione dall'esterno L'accesso all'interno della campana deve essere sempre possibile, durante il lavoro a complesso in pressione, anche senza l'intervento del personale situato all'interno. La campana deve essere provvista di anticamera o di appendice sufficiente a contenere almeno due persone, dotata di porta a tenuta e funzionante in maniera analoga alla camera di equilibrio. La norma di cui al comma precedente non si applica quando il cassone e' impiegato per lavori a pressione non eccedente le 1,5 atmosfere o quando e' servito da piu' campane con distinta caminata, delle quali una destinata esclusivamente all'accesso di emergenza o di controllo. Durante il lavoro, le suddette camere sussidiarie possono essere messe in pressione unicamente per il transito saltuario del personale addetto alla direzione, alla sorveglianza del lavoro ed all'eventuale soccorso. Sia la campana che le camere per l'accesso di emergenza, comunque disposte, devono essere dotate di propri e distinti comandi di compressione e decompressione, disposti in modo da poter essere manovrati, in caso di necessita', anche dall'esterno. Ciascuna campana deve essere provvista di una valvola automatica di scarico dell'aria, tarata alla pressione di lavoro del complesso, maggiorata di non piu' del 10 per cento e tale da non consentire che la pressione superi detto limite.
Art. 7
Arredamento interno ed esterno
Qualora la pressione superi le 2,5 atmosfere, la campana deve essere dotata di sedili incernierati contro parete e in corrispondenza della porta di uscita dall'esterno, di una piattaforma della larghezza di almeno m. 0,50, munita di parapetto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 8
Requisiti delle camere di ricompressione terapeutica
La camera di ricompressione terapeutica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato; deve essere inoltre munita di impianto di illuminazione artificiale, di spie di ispezione e di dispositivi che permettano l'introduzione dei medicamenti. I manometri ed i congegni di manovra, devono essere posti sia all'esterno che all'interno della camera.
Art. 9
Apparecchi di controllo e di segnalazione
Le campane e i serbatoi di aria compressa devono essere provvisti di manometri che, oltre a rispondere ai requisiti di cui alle vigenti disposizioni sugli apparecchi a pressione, devono essere graduati a decimi di atmosfera. Il manometro della campana deve essere facilmente accessibile, ispezionabile e collocato all'esterno in modo da essere leggibile anche all'interno. Quando la pressione sia superiore a 2,5 atmosfere, deve essere installato un altro manometro del tipo a registrazione automatica.
Art. 10
Denuncia dei lavori
Chiunque intende eseguire lavori in aria compressa deve farne denuncia almeno 20 giorni prima dell'inizio all'Ispettorato del lavoro. La denuncia, inviata a mezzo lettera raccomandata, deve contenere: a) la indicazione della impresa o della amministrazione che esegue i lavori; b) la indicazione del luogo del cantiere; c) il nome, il cognome e l'indirizzo del capo responsabile del cantiere; d) la indicazione della durata presuntiva dei lavori; e) la indicazione del numero presumibile dei lavoratori che saranno adibiti ai lavori in aria compressa; f) la indicazione della pressione massima che si prevede dovra' essere raggiunta; g) una descrizione dei lavori e degli impianti prescritti dal presente decreto; h) il nome, il cognome e l'indirizzo del medico incaricato del servizio sanitario del cantiere. Qualora nel corso dei lavori si addivenga alla sostituzione delle persone indicate alle lettere c) e h), questa deve essere notificata all'Ispettorato del lavoro. Qualora nel corso dei lavori, la pressione denunciata venga superata ed ecceda il limite di 3,2 atmosfere, deve esserne data, agli effetti dell'art. 36, secondo comma, preventiva o Immediata notizia all'Ispettorato del lavoro, rispettivamente nei casi in cui il superamento di detto limite sia predeterminato ovvero si renda indispensabile per sopravvenute ragioni tecniche contingenti.
CAPO III SERVIZI SANITARI
Art. 11
Assistenza sanitaria e pronto soccorso
Il cantiere deve essere dotato di un locale adibito a pronto soccorso, rispondente alle condizioni indicate dagli articoli 27, 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro. Il cantiere in cui si eseguono lavori a pressione superiore a 1,5 atmosfere deve altresi' essere dotato di mezzi necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica i lavoratori che presentino turbe derivanti dall'aria compressa. A tal fine, annessa al suddetto locale di pronto soccorso, deve essere predisposta una apposita camera di ricompressione rispondente ai requisiti stabiliti dal precedente art. 8. Il locale adibito a pronto soccorso e la camera di ricompressione non possono essere adibiti ad altri usi.
Art. 12
Medici ed infermieri
Un infermiere deve essere sempre sul luogo di lavoro durante il periodo in cui i lavoratori svolgono la loro attivita' in aria compressa e durante la decompressione. Il medico deve essere facilmente reperibile. Un mezzo di trasporto deve essere tenuto disponibile, in modo da consentire al medico di raggiungere rapidamente il luogo di lavoro in caso di soccorso di urgenza. In luoghi ben visibili del cantiere devono essere affissi cartelli indicanti le generalita' ed il recapito del medico, nonche' l'eventuale numero del suo telefono. Per le pressioni superiori a 2,5 atmosfere l'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere la presenza del medico nel cantiere o nelle sue immediate vicinanze.
Art. 13
Presidi medico-chirurgici
Il datore di lavoro deve fornire i presidi medico - chirurgici necessari e deve far prestare le prime cure agli individui colpiti da lesioni derivanti dal lavoro in aria compressa, secondo le modalita' e le indicazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 14
Trasporto degli infortunati
Il cantiere deve essere dotato di adeguati mezzi per il trasporto dell'infortunato, sia dal cassone alla camera di ricompressione terapeutica od al locale di pronto soccorso, sia, occorrendo, al posto pubblico di soccorso e all'abitazione dell'infortunato. La campana deve essere dotata di almeno una bretella per il sollevamento, a mezzo di fune, del lavoratore infortunato.
Art. 15
Denuncia di infortunio o di malattia
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare telegraficamente all'Ispettorato del lavoro, entro 24 ore, i casi di morte o di infortunio collettivo verificatisi durante il lavoro in aria compressa; deve altresi' denunciare a mezzo lettera raccomandata, entro tre giorni da quando ne ha avuto notizia, i casi di malattia e di infortunio che implichino la astensione dal lavoro di durata presumibilmente superiore a tre giorni.
Art. 16
Giornale dei lavori
Gli incidenti tecnici occorsi durante il lavoro in aria compressa devono essere annotati su apposito registro. Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro, a disposizione degli ispettori del lavoro. Deve altresi' essere annotata la pressione superiore a 1,5 atmosfere raggiunta giornalmente. Il registro e, nel caso in cui sia installato, ai sensi dell'art. 9, un manometro del tipo a registrazione automatica, i relativi grafici devono essere conservati per la durata di un anno presso il cantiere o, nel caso di chiusura di questo, presso la sede dell'impresa, a disposizione degli ispettori del lavoro.
Art. 17
Documento personale
Il lavoratore occupato in cantiere dotato di camera di ricompressione terapeutica deve essere fornito, a cura del datore di lavoro, di un documento conforme al modello A, allegato al presente decreto. Il lavoratore deve portare sempre con se' il predetto documento e restituirlo al datore di lavoro, nel caso in cui abbia cessato di lavorare in aria compressa.
CAPO IV SERVIZI IGIENICI
Art. 18
Spogliatoi Camere di riposo Latrine
Il cantiere deve essere dotato: a) di un locale ad uso spogliatoio, rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro e essere fornito di mezzi adatti ad asciugare gli abiti da lavoro; b) di una camera di riposo, contigua e comunicante con lo spogliatoio, aereata, illuminata e riscaldata durante la stagione fredda, nonche' fornita di panche e di coperte di lana; c) di lavandini e latrine sistemati in locali idonei, protetti dalle intemperie e posti nelle immediate vicinanze dello spogliatoio e della camera di riposo.
Art. 19
Bagni a doccia
L'Ispettorato del lavoro, quando ne riconosca la necessita' e tenuto conto dell'importanza del cantiere e della durata dei lavori, puo' prescrivere la installazione di bagni a doccia, aventi i requisiti costruttivi indicati nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro. I lavoratori hanno l'obbligo di fare il bagno e di osservare i turni all'uopo stabiliti a sensi del citato art. 38.
CAPO V SVOLGIMENTO DEL LAVORI
Art. 20
Pulizia dell'ambiente di lavoro
Il cassone deve essere tenuto pulito e, per quanto possibile, sgombero da materiale di rifiuto.
Art. 21
Ricambio dell'aria
Per ciascun operaio che lavora in aria compressa deve essere assicurato un ricambio di aria di almeno quaranta metri cubi orari. L'Ispettorato del lavoro, quando esistano particolari cause di corruzione dell'aria, puo' prescrivere un aumento di detto ricambio. L'aria da immettere nel cassone e nella campana deve essere prelevata in luogo che dia garanzia di sufficiente purezza e, all'uscita dai compressori, deve essere depurata dai prodotti di ossidazione degli olii lubrificanti.
Art. 22
Arresto dell'afflusso dell'aria
Qualora venga ad arrestarsi l'afflusso dell'aria nel cassone, deve disporsi l'uscita dei lavoratori dopo, un periodo di attesa non superiore a dieci minuti. La campana o le campane devono poter contenere contemporaneamente tutti i lavoratori di un turno. Oltre ai compressori necessari al normale esercizio, devono essere installati compressori di riserva pronti per l'uso. I compressori, di normale esercizio e di riserva, devono essere montati in modo da poter alimentare, insieme e singolarmente, ciascun cassone. Quando la pressione eccede il limite di 2,5 atmosfere, l'aria deve essere addotta alla camera di lavoro mediante due distinte tubazioni. Le tubazioni devono portare, al loro estremo verso il complesso in pressione, una valvola di ritegno ed un rubinetto di intercettazione. Lo stato di arresto e di funzionamento della valvola di ritegno e del rubinetto di intercettazione devono essere controllati periodicamente.
Art. 23
Temperatura nella campana
La temperatura nella campana deve essere mantenuta in limiti igienicamente convenienti. A tale scopo si deve provvedere: a) durante la stagione estiva, a refrigerare l'aria all'uscita dai compressori, a ricoprire la campana con stuoie, tende e simili ed a rinfrescare il serbatoio dell'aria con irrorazione di acqua; b) durante la stagione invernale, a proteggere la campana dalla dispersione termica a mezzo di adatta copertura e, ove occorra, a riscaldarla.
Art. 24
Illuminazione
Il cassone, il camino e la campana devono essere illuminati sufficientemente a luce elettrica. Nel cassone e nella campana deve essere altresi' tenuta in permanenza una lampada di soccorso in buono stato di funzionamento.
Art. 25
Apparecchi ed impianti elettrici, per il complesso
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