DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 323
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;
Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Campo di applicazione
Art. 1
Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Art. 2
Nella esecuzione dei lavori indicati nell'articolo precedente devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni stabilite: a) dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni; b) dal decreto del presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; c) dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Scale ad elementi innestati
Art. 3
La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili, non deve essere maggiore di 21 metri. Le scale in opera lunghe 18 metri o piu' devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. Durante l'esecuzione del lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee telefoniche, e' ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati per lunghezza non superiore a 18 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a m. 1,50, mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purche' il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori; puo' essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede, quando la scala non supera 12 metri di lunghezza. Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza, superiore a 15 metri soltanto i lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco. Tale condizione deve risultare da un certificato rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo.
Art. 4
Le parti salienti degli organi in moto delle macchine e dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del movimento delle centrali telefoniche e le apparecchiature accessorie, quando costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
Art. 5
Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nel manufatti sotterranei devono essere osservate le norme dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
Art. 6
Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Art. 7
I generatori, i trasformatori, i convertitori ed i raddrizzatori di potenza non inferiore a 500 Watt devono portare indicazioni della tensione, della intensita' e del tipo di corrente.
Art. 8
I conduttori devono presentare tanto fra di loro quanto verso terra, salvo nei punti necessari per il regolare e normale funzionamento degli impianti, un isolamento adeguato alle tensioni dell'impianto.
Art. 9
Il collegamento elettrico a terra e' richiesto soltanto per i telai degli autocommutatori, dei permutatori, delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per frequenze vettrici e delle cassette di protezione contenenti scaricatori.
Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione
Art. 10
Nel locali contenenti apparecchiature telefoniche i conduttori e gli elementi a tensione nominale di esercizio superiore a 25 Volta efficaci c.a. ed a 70 Volta c.c. devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidita' dell'ambiente, nonche' ai danneggiamenti od usura per causa meccanica, oppure essere protetti contro il contatto delle persone, ancorche' siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile. Puo' essere omesso il rivestimento isolante dei conduttori od elementi in tensione posti in apparecchiature o armadi, anche in posizione accessibile. Non e' richiesto il rivestimento isolante di cui ai primo comma per i conduttori o gli elementi di contatto utilizzati per la commutazione, le segnalazioni e per la esecuzione di misure, per le quali pero' debbono essere adottate idonee misure di sicurezza.
Art. 11
I conduttori e le apparecchiature telefoniche che possono essere soggetti a sovratensioni o sovraccarichi pericolosi in dipendenza di contatti o induzioni con linee elettriche o scariche atmosferiche, devono essere opportunamente protetti.
Art. 12
Nei quadri di distribuzione e di manovra delle centrali telefoniche possono essere omesse le protezioni contro contatti accidentali dei conduttori od elementi in tensione, salvo nei casi in cui esse siano ritenute necessarie in relazione a particolari condizioni di impianto e sempreche' siano adottate idonee misure. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
Art. 13
Gli interruttori elettrici generali onnipolari devono essere installati soltanto all'arrivo dalla rete stradale di ciascuna linea di alimentazione delle centrali telefoniche.
Art. 14
Gli interruttori elettrici e simili dei circuiti telefonici devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) raggiungere la posizione definitiva di aperto o chiuso senza arresto intermedio, salvo che per circuiti di potenza minore di 500 Watt; b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente ne' a corto circuito o messa a terra dell'impianto; c) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto e' disposto dall'ultimo comma dell'art. 287 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa e' superiore a 85 Volta verso terra; d) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilita' della posizione di apertura e chiusura; e) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di inserimento. E fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampere.
Copertura delle parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori
Art. 15
I limiti delle tensioni indicati dall'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono elevati per le parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori e accumulatori dei circuiti telefonici a 70 Volta corrente continua ed a 85 Volta corrente alternata di chiamata.
Art. 16
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilita' di contatto con dette parti. Tali condizioni non sono richieste per le lampade di segnalazione o da quadro alimentate con tensione non superiore a 70 Volta.
Art. 17
Per i collegamenti a terra degli impianti indicati nell'art. 9 del presente decreto devono essere adoperati conduttori aventi resistenza elettrica non superiore ad 1 ohm e sezione non inferiore a 3 millimetri quadrati se il conduttore e' di rame ed a 10 millimetri quadrati se di ferro o acciaio. Per gli scaricatori riuniti a gruppi su intelaiatura metallica e' ammesso che essi vengano collegati direttamente alla massa metallica dell'intelaiatura stessa, la quale deve essere collegata a terra con una corda di sezione non inferiore a 25 millimetri quadrati. Per le installazioni telefoniche presso gli utenti, il collegamento a terra degli scaricatori deve essere eseguito mediante conduttori di rame di sezione non inferiore a 1,2 millimetri quadrati.
Art. 18
Negli impianti telefonici il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 ohm. Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua in qualunque loro punto, purche' esse presentino sufficiente continuita' elettrica. Ove tale risultato non sia conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 19
Per le prese di terra degli scaricatori telefonici si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto e dell'art. 325 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. I conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile ed avere percorsi senza brusche svolte. Detti conduttori devono essere protetti contro contatti accidentali quando non siano collegati elettricamente alla intelaiatura metallica, come nel secondo comma dell'art. 17. Non e' prescritto il rivestimento del conduttore di terra presso le installazioni telefoniche terminali. Particolari accorgimenti, devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.
Art. 20
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio. Detti impianti, esclusi quelli presso gli utenti, devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza.
Art. 21
E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione e' superiore a 85 Volta verso terra, se alternata, od a 70 Volta verso terra, se continua. Puo' derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purche': a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumita' dei lavoratori.
CAPO III NORME PENALI E FINALI Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
Art. 22
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma;((1)) b) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21.((1))
Art. 23
I preposti sono puniti con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza delle norma di cui agli articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6.((1))
Art. 24
I lavoratori sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma.((1))
Art. 25
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1956.
GRONCHI SEGNI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
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