LEGGE 30 marzo 1956, n. 324
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.
Art. 2
Piena ed Intera esecuzione e' data al suddetto Protocollo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
Per l'esecuzione del Protocollo di cui al precedente art. 1 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo, un fondo di riserva in pesos fino all'ammontare massimo di 350 milioni di pesos. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, per quanto di sua competenza, all'attuazione della presente legge ed a stipulare con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta riserva, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate di capitale del servizio di ammortamento del prestito suindicato alle condizioni di cambio vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato Protocollo.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - CORTESE - MATTARELLA - VIGORELLI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Protocollo-art. 1
ALLEGATO Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina il 13 ottobre 1947. L'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica italiana e l'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica Argentina, desiderosi di rendere piu' efficace l'Accordo commerciale e finanziario sottoscritto dalle due Repubbliche il 13 ottobre 1947, e con il proposito di stabilire le basi che assicurino le relazioni economiche tra ambedue i Paesi per un lungo periodo, hanno convenuto di sottoscrivere il presente Protocollo addizionale, che modifica le disposizioni del menzionato Accordo, e a tal fine hanno designato i loro Plenipotenziari e cioe': L'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica italiana, Sua Eccellenza il dott. Giustino Arpesani, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia nella Repubblica Argentina, e Sua Eccellenza il prof. Vittorio Ronchi. L'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica Argentina, LL. EE. i signori Ministri degli Affari esteri e del Culto, dott. Hipolito J. Paz; Presidente del Consiglio economico nazionale, dott. Ramon A. Cereijo; di Economia, dott. Roberto A. Ares; delle finanze, dott. Alfredo Gomez Morales ed Industria e Commercio, signor Costantino J. Barro. I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue: I. - Sostituire gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 (escluso l'ultimo paragrafo), 14 (escluso l'ultimo paragrafo), 15 e 16 e dal 1$ al 30 compreso, dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana sottoscritto il 13 ottobre 1947, con le seguenti clausole: Art. 1. Le Alte Parti Contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i Governi dei due Paesi, dichiarano il proposito di rafforzare, con tutti i mezzi a loro disposizione, i vincoli economici che uniscono i rispettivi Paesi e di stimolare l'intercambio dei loro prodotti verso il piu' alto livello possibile, assicurando ad essi mercati permanenti secondo le rispettive necessita' nazionali.
Protocollo-art. 2
Art. 2. Il Governo della Repubblica Argentina facilitera' entro i limiti delle facolta' che normalmente esercita in tale materia, l'esportazione verso la Repubblica italiana delle merci argentine previste nella lista A, e, da parte sua, il Governo della Repubblica italiana concedera' tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione di tali merci nella Repubblica italiana.
Protocollo-art. 3
Art. 3. La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera', in conformita' alle condizioni ed ai prezzi che di comune accordo si stabiliranno, oltre il quantitativo gia' acquistato e compreso nella lista A per il 1949, la quantita' minima annua di 500.000 tonnellate di grano per i successivi anni di vigore dell'Accordo, sempre che in' ciascuno di detti anni il saldo esportabile non subisca riduzioni sostanziali.
Protocollo-art. 4
Art. 4. Il Governo della Repubblica italiana facilitera', entro i limiti delle facolta' che normalmente esercita in tale materia, le esportazioni verso la Repubblica Argentina delle merci previste nella lista 8, e, da parte sua, il Governo Argentino concedera' tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione di dette merci nella Repubblica Argentina.
Protocollo-art. 5
Art. 5. Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che in applicazione del presente Accordo si esporteranno verso l'Italia, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese, e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che in applicazione del presente Accordo si esportino in Argentina, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese.
Protocollo-art. 6
Art. 6. Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B, tra i due Paesi, e di includervi altri prodotti le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilita' di rilasciare permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle liste menzionate.
Protocollo-art. 7
Art. 7. I contingenti previsti nelle liste A e B del presente Accordo avranno valore per un periodo di 12 mesi, a partire dal 15° giorno dopo la firma dell'Accordo. Tre mesi prima della, scadenza del periodo annuo di validita', delle suddette liste, le Alte Parti Contraenti determineranno di comune accordo i prodotti argentini e italiani che formeranno oggetto speciale d'intercambio tra i due Paesi durante il periodo di 12 mesi successivo, sino alla scadenza dell'Accordo. Se un mese prima della scadenza di ciascun periodo annuo non Tosse stato ancora raggiunto un accordo, ambo le Parti stabiliranno se prorogare o meno il termine di scadenza delle liste in vigore.
Protocollo-art. 8
Art. 8. I Governi Contraenti costituiranno con sede in Buenos Aires una Commissione mista consultiva che si riunira' regolarmente con il proposito di vigilare sulla applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, al fine di raggiungere gli scopi in esso previsti. Essa potra' proporre ai Governi contraenti le misure dirette ad ottenere una maggiore intensificazione dell'intercambio tra i due Paesi.
Protocollo-art. 9
Art. 9. Ambedue i Governi procederanno alla designazione di una Commissione mista che avra' il compito di studiare le forme di azione diretta e indiretta con cui il Governo italiano, oltre all'apporto immigratorio, partecipera' tecnicamente e finanziariamente alla realizzazione del piano di colonizzazione che preparera' ed eseguira' il Governo argentino, in relazione agli impegni che quest'ultimo si assuma per il collocamento dei coloni italiani, sulla base di un programma di collaborazione reciproca.
Protocollo-art. 10
Art. 10. Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina saranno effettuati in dollari statunitensi alle condizioni previste nel presente Accordo ed in conformita' con le regolamentazioni in materia di cambi vigenti in entrambi i Paesi.
Protocollo-art. 11
Art. 11. Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'art. 10 saranno effettuati per il credito o il debito secondo i casi, di un Conto in dollari statunitensi denominato "Conto generale dollari C.A.I." (Convenio Argentino italiano) che l'Ufficio italiano dei Cambi agendo in rappresentanza del Governo italiano, aprira' a nome del "Banco Central de la Repubblica Argentina", il quale agira' in rappresentanza del Governo argentino. Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, i pagamenti dell'Argentina a favore dell'Italia potranno anche essere effettuati a tramite di Banche o Istituti autorizzati ad operare in cambi stabiliti in entrambi i Paesi. A tal uopo le Banche italiane apriranno a nome dei propri corrispondenti in Argentina "Conti speciali dollari C.A.I.", che saranno considerati come sottoconti del "Conto generale dollari C.A.I." (Convenio Argentino italiano) previsto al precedente paragrafo. I pagamenti relativi alle rimesse di aiuto familiare continueranno ad essere effettuati come sino ad ora, vale a dire tramite del "Banco Central de la Repubblica Argentina" e dell'Ufficio italiano dei Cambi, direttamente.
Protocollo-art. 12
Art. 12. Il conto aperto in virtu' di quanto stabilito al primo capoverso dell'art. 11 potra' presentare saldo creditore o debitore indistintamente fino al limite di 80 (ottanta) milioni di dollari.
Protocollo-art. 13
Art. 13. Il saldo totale che presenti il "Conto generale dollari C.A.I." al quale si riferisce l'art. 11 comportera' interessi in ragione del 2,50 per cento annuo per la somma eccedente 10 (dieci) milioni di dollari; tali interessi saranno liquidati e contabilizzati nel menzionato conto alla fine di ciascun semestre calendario.
Protocollo-art. 14
Art. 14. Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza, saranno effettuati a tramite dei conti ai quali si riferisce l'art. 11 ed in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, le quali resteranno in vigore, a tal fine, durante un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'Accordo. L'Ufficio italiano dei Cambi ed il "Banco Central de la Republica Argentina" definiranno di comune intesa la procedura da seguire per la liquidazione degli impegni originati dalle operazioni previste nel presente Accordo, che non fossero estinti entro i sei mesi successivi od aventi scadenza posteriormente al detto limite. Il saldo totale che al termine del citato periodo di sei mesi presentino i conti ai quali si riferisce l'art. 11, sara' regolato in merci concordate fra entrambi i Governi o di comune accordo, in dollari. U.S.A., in divise o in qualunque altra forma.
Protocollo-art. 15
Art. 15. L'Ufficio italiano dei Cambi telegrafera' giornalmente al Banco Central de la Republica Argentina il saldo del "Conto generale dollari C.A.I.". Da parte sua, il Banco Central de la Republica Argentina notifichera' giornalmente per telegrafo all'Ufficio italiano dei Cambi l'ammontare globale degli ordini di pagamento in dollari C.A.I. emessi nella giornata dal Banco Central de la Republica Argentina, nonche' l'ammontare globale degli ordini di pagamento ricevuti dall'Ufficio italiano dei Cambi; analoga informazione fornira' l'Ufficio italiano dei Cambi al Banco Central de la Republica Argentina.
Protocollo-art. 16
Art. 16. Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari C.A.I. che si registrano a debito o a credito dei Conti ai quali si riferisce l'art. 11, l'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina applicheranno le norme ed i tipi di cambio vigenti nei rispettivi Paesi, per la conversione dei dollari statunitensi in lire italiane, in pesos argentini, in altre divise o viceversa.
Protocollo-art. 17
Art. 17. Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel: a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori; b) autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina in conformita' con le disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti; c) consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali in conformita' con i principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad una utile finalita' economica; d) scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare un miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo; e) mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.
Protocollo-art. 18
Art. 18. I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono: a) pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre e aerea, assicurazione ed altre provvigioni, commissioni, spese portuali, diritti vari, tasse e simili); b) pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari; c) pagamenti o rimborsi di passaggi marittimi e di spese di viaggio di cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno o dell'altro Paese; d) pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi, spese di sostentamento, diritti, "redevances", canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari; e) pagamenti di premi e indennita' di assicurazione e dei saldi di riassicurazione; f) pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, di imposte tasse e accessori; g) qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina.
Protocollo-art. 19
Art. 19. L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina fisseranno le modalita' tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
Protocollo-art. 20
Art. 20. Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del conto generale o dei conti speciali istituiti dal presente Accordo, salvo che cio' non venga concordato in ciascun caso dalle autorita' competenti di entrambi i Paesi.
Protocollo-art. 21
Art. 21. Le Alte Parti Contraenti esamineranno nuovamente le disposizioni del presente Accordo, al fine di introdurvi le modificazioni del caso, ove cio' fosse necessario, come conseguenza della loro adesione a convenzioni monetarie di carattere internazionale.
Protocollo-art. 22
Art. 22. Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio italiano dei Cambi potra' dare facolta' alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente, il Banco Central de la Republica Argentina potra' permettere agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuera' a tramite dei conti previsti nell'art. 11. II. - Ampliare l'art. 44 dell'Accordo sottoscritto il 13 ottobre 1947, con la seguente clausola: "Dopo il 31 dicembre 1951, il presente Accordo sara' prorogato annualmente per tacita riconduzione, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non lo denunci tre mesi prima, della scadenza di ogni anno". III. - Il presente Protocollo sara' ratificato in conformita' della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio delle rispettive ratifiche sara' effettuato nella citta' di Roma al piu' presto possibile. Senza pregiudizio della sua debita ratifica, e di quanto previsto nell'art. 7, il presente Protocollo entrera' in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma e rimarra' in vigore fino al 31 dicembre 1951, salvo quanto esplicitamente stabilito nella sezione II. In fede di quanto sopra, si firmano due esemplari in lingua spagnola ed italiana, parimenti validi, in Buenos Aires addi' otto ottobre millenovecentoquarantanove. Per il Presidente della Repubblica Argentina HIPOLITO J. PAZ RAMON A. CEREIJO ROBERTO A. AERES A. GOMEZ MORALES JOSE COSTANTINO BARRO Per il Presidente della Repubblica italiana GIUSTINO ARPESANI VITTORIO RONCHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
Protocollo-Lista A
LISTA A ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ARGENTINI IN ITALIA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Lista B
LISTA B ESPORTAZIONI DALL'ITALIA VERSO LA REPUBBLICA ARGENTINA Parte di provvedimento in formato grafico
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