LEGGE 3 maggio 1956, n. 423
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per l'anno scolastico 1956-57 in ciascuna scuola elementare sono confermati gli stessi libri di testo adottati i nell'anno scolastico 1955-1956. Per le classi di nuova istituzione gli insegnanti scelgono i testi fra quelli che sono stati confermati nelle classi parallele dello stesso plesso scolastico: in mancanza di queste si attengono alle norme del comma seguente. Per i plessi scolastici di nuova istituzione gli insegnanti scelgono fra i testi adottati per le classi corrispondenti dello stesso circolo didattico. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO
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