LEGGE 3 maggio 1956, n. 423

Type Legge
Publication 1956-05-03
Ultimo aggiornamento 1956-06-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Per l'anno scolastico 1956-57 in ciascuna scuola elementare sono confermati gli stessi libri di testo adottati i nell'anno scolastico 1955-1956. Per le classi di nuova istituzione gli insegnanti scelgono i testi fra quelli che sono stati confermati nelle classi parallele dello stesso plesso scolastico: in mancanza di queste si attengono alle norme del comma seguente. Per i plessi scolastici di nuova istituzione gli insegnanti scelgono fra i testi adottati per le classi corrispondenti dello stesso circolo didattico. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO

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