LEGGE 5 maggio 1956, n. 425
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, è fissato al 30 giugno 1956. Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione parlamentare di cui allo stesso art. 5 della legge predetta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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