DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 431
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato coi regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1386; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075, modificato con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739; 10 marzo 1955, n. 223; 2 agosto 1955, n. 877 e 4 ottobre 1955, n. 1104;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato, con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.
Scuola di specializzazione in malattie
dell'apparato digerente e del ricambio
Art. 138. - La Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.
Art. 139. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 140. - La Scuola, che ha sede presso la clinica medica dell'Universita', ha la durata di anni due.
Art. 141. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
Primo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Semeiotica ed esplorazione funzionale delle malattie epatiche;
2) Semeiotica ed esplorazione funzionale delle malattie dell'apparato digerente;
3) Semeiotica e prove diagnostiche dei disturbi del metabolismo.
Insegnamenti complementari:
1) Microscopia e chimica clinica inerenti alle specialita'.
Secondo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Malattie epatiche; diagnostica e terapia;
2) Malattie del tubo digerente; diagnostica e terapia;
3) Malattie del ricambio (dismetabolismi); diagnostica e terapia.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo e deve aver superato tutti gli esami del primo anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 172. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato coi regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1386; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075, modificato con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739; 10 marzo 1955, n. 223; 2 agosto 1955, n. 877 e 4 ottobre 1955, n. 1104; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato, con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio Art. 138. - La Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente e del ricambio. Art. 139. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 140. - La Scuola, che ha sede presso la clinica medica dell'Universita', ha la durata di anni due. Art. 141. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: Primo anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Semeiotica ed esplorazione funzionale delle malattie epatiche; 2) Semeiotica ed esplorazione funzionale delle malattie dell'apparato digerente; 3) Semeiotica e prove diagnostiche dei disturbi del metabolismo. Insegnamenti complementari: 1) Microscopia e chimica clinica inerenti alle specialita'. Secondo anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Malattie epatiche; diagnostica e terapia; 2) Malattie del tubo digerente; diagnostica e terapia; 3) Malattie del ricambio (dismetabolismi); diagnostica e terapia. Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche. L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo e deve aver superato tutti gli esami del primo anno.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 172. - CARLOMAGNO
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