DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 432

Type DPR
Publication 1956-03-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 46 (comma quarto) delle convenzioni stipulate con le Societa' concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, riguardante le tariffe telefoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 56;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955;

Visto il decreto dal Presidente della Repubblica 4 agosto 1955, n. 917;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 stesso mese, n. 302, si applica, per la parte concernente le tariffe telefoniche interurbane e le tariffe per le conversazioni dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, con le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura: sulle linee di lunghezza totale fino a 15 km........................ L. 36 oltre 15 km. " 25 " ........................ " 52 " 25 " " 50 " ........................ " 92 " 50 " " 100 " ........................ " 148 " 100 " " 200 " ........................ " 244 " 200 " " 400 " ........................ " 304 " 400 " " 600 " ........................ " 368 " 600 " " 800 " ........................ " 428 " 800 " " 1000 " ........................ " 508 " 1000 " ........................................... " 580

Art. 3

Per le conversazioni urgentissime e' dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unita' di L. 280.

Art. 4

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana e' di L. 25 per ogni Conversazione fino a cinque minuti. Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento. Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni unita' interurbana di conversazione.

Art. 5

Le tariffe di cui all'art. 2 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni. Sulle tariffe di cui all'art. 2 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di L. 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25 per cento della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisira' il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.

GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 173. - CARLOMAGNO

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