DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 461

Type DPR
Publication 1956-04-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391; Riconosciuta la necessita' e l'urgenza di determinare i servizi in economia da parte delle Capitanerie di porto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento per le spese in economia per le Capitanerie di porto, vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI SEGNI - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 219. - CARLOMAGNO

Regolamento per le spese in economia per le Capitanerie di porto- art. 1

Regolamento per le spese in economia per le Capitanerie di porto Art. 1. Le Capitanerie di porto possono provvedere in economia, quando la spesa non ecceda le lire 1.800.000, nei seguenti casi: a) manutenzione ordinaria degli edifici demaniali ed annessi in uso alle autorita' marittime; sistemazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di illuminazione, di erogazione acqua, telefonici e servizi igienici degli stessi edifici; b) acquisto, di materiali per pulizia dei locali ed accessori; combustibili per riscaldamento; consumi energia elettrica per illuminazione ed usi di caserma, di acqua; spese telefoniche, consumo di gas e spese varie per il funzionamento degli uffici, caserme, magazzini ed officine; c) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mezzi nautici, di mezzi di trasporto terrestri, di mobili, di oggetti di casermaggio, di utensili, di strumenti, di macchine da scrivere e simili; d) acquisto e posa in opera, manutenzione, riparazione, adattamento di materiali per il servizio ostruzioni dei porti di preminente interesse commerciale e spese per le esercitazioni relative al servizio stesso; e) acquisto di carburanti, di lubruficanti e di materiali di consumo per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto terrestri e dei mezzi nautici; acquisto e manutenzione di materiali scientifici e per educazione fisica.

Regolamento per le spese in economia per le Capitanerie di porto- art. 2

Art. 2. Le spese per lavori od acquisti in economia, non eccedenti le L. 15.000, sono autorizzate dalle Direzioni marittime a favore delle Capitanerie ed uffici compresi nella propria giurisdizione, nei limiti e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto all'inizio di ogni esercizio finanziario. Le spese d'importo superiore sono autorizzate dal Ministro.

Regolamento per le spese in economia per le Capitanerie di porto- art. 3

Art. 3. Le richieste di autorizzazione, da parte degli organi interessati, ad effettuare lavori od acquisti in economia, devono essere corredate da appositi progetti o perizie dei lavori, compilati da un ufficio tecnico governativo o, per gli acquisti, da preventivi di spese, in base ai prezzi risultanti dagli elenchi delle Camere di commercio. Tali progetti, perizie o preventivi possono, peraltro, essere redatti in forma sommaria, quando la spesa presunta non superi le L. 30.000.

Regolamento per le spese in economia per le Capitanerie di porto- art. 4

Art. 4. Quando l'importo delle spese in economia, preventivato entro il limite prescritto delle L. 1.800.000 venga in effetti a superare detto limite, gli atti, prima che si provveda al pagamento, dovranno essere comunicati al Consiglio di Stato per il parere.

Regolamento per le spese in economia per le Capitanerie di porto- art. 5

Art. 5. Di tutti i lavori ed acquisti fatti in economia, deve essere fatta constare la regolare esecuzione, secondo le modalita' di cui al precedente art. 3. Il Ministro per la marina mercantile CASSIANI

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