DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1956, n. 482

Type DPR
Publication 1956-05-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvato con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649; 8 agosto 1955, n. 695 e numeri 1278, 1279, 1280, 1281 e 1282 del 23 dicembre 1955, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle

dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera

esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956: a) il dazio doganale sulle ghise allo stato greggio (in lingotti, pani, salmoni o masse), contenenti in peso da 0,3 fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5 fino a 1% inclusi di vanadio (voce ex 875 c) si applica nella misura dell'1% sul valore; b) il dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio non legato comune e di acciaio non legato altro, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce ex 891-a-1-2), si applica nella misura del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; c) il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame sul nucleo di acciaio prevalente in peso, detta "Copperweld" (voce ex 885-c-3) si applica nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 2

Dal 10 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956, e' sospesa l'applicazione del dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della Nomenclatura doganale della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio) importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortati da certificato di libera pratica i rilasciato dalle Autorita' doganali dei rispettivi Paesi.

Art. 3

Dal 1 aprile 1956 fino a non oltre il 14 luglio 1956, e sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunita Europea del Carbone e dell'Acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorita' doganali dei rispettivi Paesi. (2)((3))

Art. 4

Il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso, detta "Copperweld" (voce ex 73.10-D-I-a della Nomenclatura doganale della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio), importata in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortata da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorita' doganali dei rispettivi Paesi, si applica nella misura del 7% sul valore dal 1 gennaio 1956 fino al 30 aprile 1956 e nella misura del 5,50% sul valore a decorrere dal 1 maggio 1956 fino a non oltre il 30 giugno 1956.

Art. 5

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: a) e sospesa, fino a non oltre il 30 novembre 1956, l'applicazione del dazio doganale sugli oli di semi (voce ex 139), destinati alla industria del pesce conservato;(3)((4)) b) sono ridotti del 50 per cento, fino a non oltre il 30 giugno 1957, i dazi doganali attualmente applicabili sui semi oleosi (voce ex 110), destinati alla produzione di oli per uso alimentare.

Art. 6

Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b) del decreto Presidenziale luglio 1950, n. 453 e successive aggiunte e modificazioni e' apportata la seguente aggiunta:

Numero e lettera della tariffa DENOMINAZIONE DELLE MERCI Dazio sul valore %

256 b

Minerali di boro: altri . . . . . . . . . esenti

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte del conti, addi' 6 giugno 1956

Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 13. - CARLOMAGNO

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