LEGGE 16 maggio 1956, n. 488
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono temporaneamente fissati, a decorrere dal 1 luglio 1954, nelle seguenti misure: Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.037.837 Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 980.179 Canonici, prima e seconda dignità........... " 230.630 Canonici, altre dignita ed uffici di teologo e penitenziere..................................... " 201.802 Canonici semplici........................... " 172.973 Beneficiati minori.......................... " 115.315 Parroci..................................... " 201.802 Vicari curati autonomi...................... " 115.315 Economi spirituali (assegno)................ " 72.072 I limiti di congrua e l'assegno, considerati nel precedente comma, sono fissati, a decorrere dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure: Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.124.323 Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 1.061.861 Canonici, prima e seconda dignità........... " 249.850 Canonici, altre dignita ed uffici di teologo e penitenziere..................................... " 218.618 Canonici semplici........................... " 187.387 Beneficiati minori.......................... " 124.925 Parroci..................................... " 218.618 Vicari curati autonomi...................... " 124.925 Economi spirituali (assegno)................ " 78.078
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