DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 492

Type DPR
Publication 1956-04-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'atto pubblico 9 febbraio 1955, n. 75228 di repertorio rogito notaio dott. Francesco Cavallaro, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Roma e Velletri, con il quale e' stata costituita l'Associazione "Istituto studi europei Alcide De Gasperi";

Veduto il successivo atto pubblico 28 gennaio 1956, n. 79699 di repertorio rogito medesimo notaio dottor Francesco Cavallaro, con il quale e' modificato l'atto costitutivo e lo statuto di detta Associazione;

Considerato che l'Istituto ha per scopo di promuovere il progresso delle discipline europeistiche alla luce dei principi della perenne filosofia realista vivente nella tradizione cristiana, nonche' di promuovere iniziative culturali varie, preparare uomini, prestare la propria collaborazione anche in campo internazionale e sempre ai fini suddetti;

Veduta l'istanza del presidente dell'Associazione in data 16 marzo 1955, con la quale ha chiesto l'erezione in ente morale dell'Istituto in parola;

Veduti gli articoli 12 e seguenti del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Istituto di studi europei "Alcide De Gasperi" ed e' approvato il relativo statuto, composto di 15 articoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

GRONCHI Rossi

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1956

Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 11. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 1

Statuto dell'Istituto di studi europei "Alcide De Gasperi" Art. 1. E' costituito in Roma l'Istituto di studi europei "Alcide De Gasperi". La sua attivita', spiegata sul piano internazionale, e' intesa allo studio dei problemi economici, giuridici e sociali, che interessano l'integrazione e la collaborazione europea.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 2

Art. 2. Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto si propone: a) di promuovere il progresso delle discipline europeistiche alla luce dei principi della perenne filosofia realista vivente nella tradizione cristiana; b) di pubblicare studi su argomenti giuridici, economici e sociali relativi alla integrazione e alla collaborazione europea; c) di prestare alle organizzazioni internazionali europee il proprio contributo di studio e di documentazione; d) di organizzare congressi, corsi di perfezionamento e seminari; e) di preparare con cognizioni e metodi specifici coloro che aspirano ad assolvere compiti nelle organizzazioni internazionali europee; f) di collaborare con gli Enti nazionali ed esteri aventi analoghe finalita'.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 3

Art. 3. Su deliberazione del Consiglio dell'Istituto possono essere chiamati a far parte dell'Istituto: a) i docenti universitari, italiani e stranieri, in grado di recare per attivita' scientifica un effettivo contributo di opere e di pensiero; b) le personalita', italiane e straniere, del mondo scientifico e politico, che abbiano particolari competenze per quanto si riferisce ai problemi di carattere europeistico.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 4

Art. 4. L'Istituto ha i seguenti organi: il Comitato onorario di presidenza; il Consiglio dell'Istituto; il direttore; il tesoriere; il segretario; i revisori dei conti.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 5

Art. 5. Il Consiglio dell'Istituto e' composto di tutti i membri associati: ad esso sono demandate le determinazioni sull'indirizzo scientifico-didattico e sulle questioni di carattere generale; oltre la nomina delle cariche e la deliberazione sulla ammissione dei nuovi membri associati. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione dei diritture ed in sessioni straordinarie a richiesta Idi un terzo dei suoi componenti, su convocazione del piu' anziano dei richiedenti medesimi. Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti e con la partecipazione di almeno una meta' dei componenti. Le convocazioni avverranno per lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da inviarsi on otto giorni di preavviso. Le riunioni del Consiglio dell'Istituto sono presiedute, a turno, da un membro del Comitato onorario di presidenza.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 6

Art. 6. Il Comitato onorario di presidenza, composto da tre a sette membri, e' nominato dal Consiglio. Esso cura la rappresentanza dell'Istituto nei rapporti con Enti ed Istituti aventi analoghe finalita'.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 7

Art. 7. Il direttore e' nominato per un triennio dal Consiglio; egli sovraintende all'attivita' dell'Istituto, lo rappresenta legalmente e ha i poteri di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ed, in caso di urgenza, anche gli atti di straordinaria amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva. Egli inoltre fa parte di diritto del Comitato onorario di presidenza. Nell'espletamento delle sue funzioni, e' coadiuvato da un tesoriere e da un segretario, nominati anch'essi dal Consiglio per un triennio. Sia il direttore che il tesoriere ed il segretario sono rieleggibili.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 8

Art. 8. I revisori dei conti, in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, vengono nominati dal Consiglio anche tra estranei all'Istituto. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 9

Art. 9. Le nomine dei docenti per l'insegnamento delle discipline comprese negli ordini di studio dell'Istituto e dell'annessa Scuola di perfezionamento vengono ogni anno deliberate dal Consiglio dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 10

Art. 10. Gli associati hanno diritto di ottenere una riduzione sul prezzo di acquisto delle pubblicazioni dell'Istituto, nella misura che viene determinata dal Consiglio.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 11

Art. 11. L'Istituto provvede allo sviluppo delle proprie attivita' con i mezzi finanziari che gli derivano: a) dalle quote sociali, stabilite in lire cinquemila l'anno; b) da contributi di Amministrazioni pubbliche: da lasciti, da donazioni, da contributi di Enti privati; c) dagli utili eventuali delle proprie pubblicazioni; d) dai proventi delle sue iniziative didattiche e da ogni altra attivita'.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 12

Art. 12. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno ed entro il 30 marzo successivo, il direttore presenta al Consiglio, che li discute e li approva, rispettivamente il bilancio preventivo dell'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente accompagnati dalla relazione del tesoriere e dei revisori dei conti.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 13

Art. 13. In casi di scioglimento dell'Istituto ogni sua attivita' patrimoniale dovra' essere devoluta all'Universita' internazionale degli studi sociali di Roma.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 14

Art. 14. Il Consiglio compila il regolamento per la esecuzione del presente statuto.

Statuto dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi- art. 15

Art. 15. Le modificazioni allo statuto sono deliberate dal Consiglio, presente almeno la meta' dei suoi membri ed a maggioranza dei due terzi dei votanti. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione ROSSI

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