LEGGE 16 maggio 1956, n. 494

Type Legge
Publication 1956-05-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I posti stabiliti per ciascuno dei gradi 5° e 6° di provveditore agli studi, rispettivamente di 1ª e di 2ª classe, sono resi cumulativi in unico organico e le promozioni al grado di provveditore agli studi di 1ª classe (grado 5°) sono conferite per anzianità congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore. Il numero complessivo dei posti per i due gradi anzidetti è confermato in 95 unità ed in relazione ad esso deve essere determinata l'aliquota dei posti di provveditore agli studi di 2ª classe da riservare ai funzionari di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, modificato dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375. Nel computo dei posti da riservare alle categorie di personale indicate alla lettera b) del citato art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375, deve tenersi conto dei provveditori agli studi già in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtù di precedenti disposizioni legislative non più in vigore.

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