LEGGE 22 maggio 1956, n. 495
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonchè dagli articoli 1 e 2 del successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, possono essere autorizzati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
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