DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 508

Type DPR
Publication 1956-03-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante norme per la concessione di prestiti per acquisto di macchine agricole e di mutui per impianti irrigui e per edifici rurali;

Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al predetto capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Considerata l'opportunita' di far luogo, in casi di ritardata erogazione di fondi da parte degli Istituti di credito a favore degli agricoltori beneficiari dei prestiti e mutui o di ritardo di questi ultimi nell'incasso dei fondi in parola od infine di procrastinato inizio dei lavori o degli acquisti da eseguire con i prestiti e mutui medesimi, all'applicazione degli interessi legali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 15 e 18 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, sono integrati dai comma seguenti:

Art. 15 , dopo il quinto comma, aggiungere:

"Le somministrazioni prelevate dagli Istituti di credito saranno fruttiferi di interessi qualora alla scadenza del ventesimo giorno dell'estinzione del relativo vaglia del Tesoro non risultino erogate alle ditte beneficiarie od alle ditte costruttrici delle macchine agricole a meno che entro lo stesso termine non ne venga curata la restituzione alla Tesoreria centrale. Detti interessi dovranno essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute per compensi".

Art. 18 , dopo il primo comma, aggiungere:

"Il prestatario o il mutuatario qualora restituisca o trattenga le somme ricevute senza dare esecuzione alla quota parte dei lavori preventivati nei termini posti dai singoli contratti di prestito o mutuo, e' tenuto al pagamento degli interessi legali dalla data di incasso a quella di restituzione o di procrastinato inizio dei lavori, restando a carico del prestatario o del mutuatario il compenso spettante all'Istituto di credito sulle somme medesime".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI - COLOMBO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 27. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante norme per la concessione di prestiti per acquisto di macchine agricole e di mutui per impianti irrigui e per edifici rurali; Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al predetto capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949; Considerata l'opportunita' di far luogo, in casi di ritardata erogazione di fondi da parte degli Istituti di credito a favore degli agricoltori beneficiari dei prestiti e mutui o di ritardo di questi ultimi nell'incasso dei fondi in parola od infine di procrastinato inizio dei lavori o degli acquisti da eseguire con i prestiti e mutui medesimi, all'applicazione degli interessi legali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Gli articoli 15 e 18 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, sono integrati dai comma seguenti: Art. 15, dopo il quinto comma, aggiungere: "Le somministrazioni prelevate dagli Istituti di credito saranno fruttiferi di interessi qualora alla scadenza del ventesimo giorno dell'estinzione del relativo vaglia del Tesoro non risultino erogate alle ditte beneficiarie od alle ditte costruttrici delle macchine agricole a meno che entro lo stesso termine non ne venga curata la restituzione alla Tesoreria centrale. Detti interessi dovranno essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute per compensi". Art. 18, dopo il primo comma, aggiungere: "Il prestatario o il mutuatario qualora restituisca o trattenga le somme ricevute senza dare esecuzione alla quota parte dei lavori preventivati nei termini posti dai singoli contratti di prestito o mutuo, e' tenuto al pagamento degli interessi legali dalla data di incasso a quella di restituzione o di procrastinato inizio dei lavori, restando a carico del prestatario o del mutuatario il compenso spettante all'Istituto di credito sulle somme medesime".

GRONCHI SEGNI - COLOMBO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1956

Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 27. - CARLOMAGNO

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