LEGGE 3 maggio 1956, n. 516
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nell'art. 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del venti per cento della forza bilanciata. Il totale dei sergenti volontari a premio non può essere superiore a duemila. Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non può essere superiore a millecinquecento".
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