LEGGE 23 maggio 1956, n. 527
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce "Combustibili" è così modificata: Unita Imposta di misura (in lire) Gas per illuminazione, riscaldamento e per usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici: fino a 4.500 calorie................ mc. 1,50 oltre le 4.500 calorie.............. in proporzione La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO
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