DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 529
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751;
26 ottobre 1954, n. 1207; 11 aprile 1955, n. 622; 20 settembre 1955, n. 937 e 25 settembre 1955, n. 959;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 97 sono aggiunti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti articoli, relativi alla scuola di perfezionamento in economia regionale:
Scuola di perfezionamento in economia regionale
Art. 98. - E' istituita, presso la Facolta' di economia e commercio, una scuola di perfezionamento in economia regionale, che ha per fine di indirizzare allo studio dei problemi specifici che interessano la Regione.
Art. 99. - Alla scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali. La domanda di ammissione, diretta al rettore dovra' essere corredata del diploma di studi medi di ammissione al corso di laurea di provenienza, del diploma originale di laurea, del certificato di carriera scolastica e di tutti quei titoli che l'aspirante ritenga di presentare.
Art. 100. - Il direttore della scuola e' il preside della Facolta' di economia e commercio.
Art. 101. - Il corso di studi in economia regionale ha la durata di due anni.
Art. 102. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:
1) Economia e politica economica;
2) Statistica economica e demografia;
3) Storia economica;
4) Geografia economica;
5) Tecnica del commercio con l'estero;
6) Tecnica finanziaria e diritto tributario;
7) Diritto pubblico;
8) Diritto privato.
2° anno:
1) Economia e politica economica;
2) Statistica economica e demografia;
3) Economia e politica agraria;
4) Economia aziendale;
5) Diritto internazionale.
Art. 103. - L'insegnamento delle discipline di cui al piano di studi contemplato dall'art. 102, e' affidato, per incarico, a professori titolari, a liberi docenti o a cultori con deliberazione della Facolta' di economia e commercio.
Art. 104. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 105. - La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti in uno speciale libretto, sul quale il direttore della scuola dovra' apporre il visto per la validita' di ciascun anno di corso. L'iscritto, che non abbia soddisfatto agli obblighi suddetti e' non abbia superato gli esami prescritti per il primo anno, non viene ammesso all'anno successivo.
Art. 106. - Gli insegnamenti e le esercitazioni della scuola di perfezionamento sono tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea in economia e commercio.
Art. 107. - Gli insegnamenti possono avere oltre che carattere di lezioni cattedratiche, quella forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
Art. 108. - Il programma della scuola viene compilato ogni anno dal direttore e deve essere approvato dalla Facolta'; cosi' pure, gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazioni, dopo essere stati concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti.
I corsi d'insegnamento si uniformano al calendario dell'Universita'.
Art. 109. - Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso e si svolgono per singole discipline.
Le Commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola che le presiede. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle Facolta' universitarie.
Art. 110. - Per le materie e corso pluriennale l'esame e' unico e deve essere sostenuto alla fine del corso.
Art. 111. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta e di un argomento orale assegnato dalla Commissione.
Art. 112. - La Commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore, su proposta del direttore, e' costituita dal direttore, che la presiede e di altri quattro docenti della scuola stessa.
Art. 113. - Tutti gli atti ed i documenti relativi alla scuola di perfezionamento in economia regionale sono conservati dalla segreteria dell'Universita', che con la procedura normale rilascia i certificati richiesti dagli interessati.
Art. 114. - In base al risultato dell'esame di diploma la segreteria dell'Universita' rilascera' il relativo diploma di perfezionamento che dovra' essere munito della firma del rettore, di quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'Universita'.
Art. 115. - Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi, valgono, in quanto applicabili, e per quanto non prescritte dal presente statuto, le disposizioni del regolamento approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269).
Art. 116. - Gli iscritti devono pagare annualmente per tassa di immatricolazione L. 10.000, per tassa annuale d'iscrizione L. 36.000, per contributo di esercitazioni di seminario L. 25.000, per contributo di biblioteca L. 3000, per soprattassa esami di profitto L. 7000.
I diplomandi dovranno inoltre pagare L. 3000 per Soprattassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma in L. 6000.
Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla Cassa dell'universita'; la tassa di diploma va invece versata all'Erario.
Art. 117. - Il provento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione va devoluto, per meta', alla scuola e, per l'altra meta', va incamerata dall'Universita'.
Il provento dei contributi per esercitazioni e' devoluto al seminario giuridico - ove si svolgono le esercitazioni - che destinera' il 90% dell'introito alle spese relative.
Il contributo di biblioteca va interamente devoluto alla biblioteca della Facolta' di economia e commercio.
Il provento delle soprattasse per esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 63. - CARLOMAGNO
Art. 1
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.