DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 530
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
E' istituito l'Ufficio del registro di Anzio.
Art. 2
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata - entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entrera' in funzione l'Ufficio di cui all'articolo 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1956
Atti dei Governo, registro n. 98, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Allegato
ALLEGATO PROVINCIA DI ROMA DISTRETTO DI ALBANO Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.