DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 530

Type DPR
Publication 1956-05-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

E' istituito l'Ufficio del registro di Anzio.

Art. 2

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata - entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entrera' in funzione l'Ufficio di cui all'articolo 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1956

Atti dei Governo, registro n. 98, foglio n. 64. - CARLOMAGNO

Allegato

ALLEGATO PROVINCIA DI ROMA DISTRETTO DI ALBANO Parte di provvedimento in formato grafico

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