DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1956, n. 579
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta: Dal 1 gennaio 1956 e fino all'entrata in vigore dei provvedimenti delegati concernenti la revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e' sospeso il riassorbimento dei seguenti posti in soprannumero, nel ruolo organico del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione: un posto di grado 5° un posto di grado 6° quattro posti di grado 7°. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
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