DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1956, n. 582

Type DPR
Publication 1956-06-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1953, n. 881;

Visti i decreti interministeriali 22 settembre 1954, n. 1337 e 1396;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Le classi di viaggio per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono ridotte da tre a due, denominate rispettivamente prima classe e seconda classe.

Art. 2

Alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'Allegato al presente decreto.

Art. 3

In conseguenza della abrogazione della tariffa n. 7 prevista nelle varianti di cui all'articolo precedente, per i viaggi effettuati in base al Regolamento trasporti militari si applica: la tariffa n. 6, quando trattisi di viaggi effettuati per conto ed a spese delle Amministrazioni di dipendenza, e la tariffa n. 61, negli altri casi.

Art. 4

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, provvedera', con le modalita' previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le varianti apportate dalle disposizioni contenute nel presente decreto, il testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", delle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato", del "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato" e delle altre tariffe applicabili al trasporto delle persone e dei bagagli.

Art. 5

Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 luglio 1956.

GRONCHI SEGNI - ANGELINI - ZOLI - MEDICI - COLOMBO - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1956

Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 84. - GRECO

Allegato

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.