DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 584
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono qui riportate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 22 novembre 1955 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il legale rappresentante dell'Impresa, Francesco Saverio Parisi - Societa' in nome collettivo - per la concessione di sola costruzione del secondo gruppo di opere della ferrovia Alcantara-Randazzo.
GRONCHI SEGNI - ANGELINI - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 87. - E. GRECO
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