DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1956, n. 643
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, del Capo provvisorio dello Stato concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e l'Etiopia, con Annessi e Note, per il regolamento delle questioni economiche e finanziarie derivanti dal Trattato di pace, concluso in Addis Abeba il 5 marzo 1956 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.
Art. 2
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si fara' fronte con le disponibilita' di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 2. - RELLEVA
Agreement
Agreement the high contracting parties the Government of the italian Republic the Imperial Ethiopian Government. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.