DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 648
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista a legge 12 febbraio 1955, n. 52, che conferisce al Governo la delega a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi;
Vista la legge 12 aprile 1943, n. 455, concernente l'estensione della assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed asbestosi;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
La tabella delle lavorazioni per le quali e' obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, e' sostituita da quella annessa al presente decreto.
Art. 2
L'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, e' sostituito dal seguente articolo: "I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti - a cura e spese del datore di lavoro - a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a cio' autorizzati secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneita' fisica alle lavorazioni suddette. Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento. Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli piu' brevi di un anno, una di dette visite e' sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente. Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore puo' richiedere con istanza motivata all'ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalita' che saranno stabilite col regolamento. Il Collegio e' composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro. Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
Art. 3
L'art. 6 della legge 12 aprile 1943, n. 455, e' sostituito dal seguente articolo "Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nel precedente articolo, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio puo' con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'articolo precedente le visite di controllo disposte dall'ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro. I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'articolo precedente devono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti che saranno indicati nel regolamento con le modalita' e i termini ivi stabiliti. Il lavoratore qualora non accetti i risultati delle visite di controllo puo' richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'articolo precedente".
Art. 4
L'art. 7 della legge 12 aprile 1943, n. 455, e' sostituito dal seguente articolo: "Le prestazioni assicurative sono dovute: a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilita' permanente al lavoro superiore al venti per cento; b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purche' il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilita derivante dalla silicosi od asbestosi". ((1))
Art. 5
L'art. 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, e' sostituito dal seguente articolo: "La misura della rendita di inabilita' da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. Il titolare della rendita, non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima puo' aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda, deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente".
Art. 6
Tra l'art. 8 e l'art. 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, e' inserito il seguente art. 8-bis: "Ferme le altre disposizioni dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, e' quella percepita dal lavoratore sia in danaro che in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale e' stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge. Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette o durante il periodo di disoccupazione, o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base la retribuzione percepita sia in danaro che in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima localita' e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attivita' soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se pero' tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione".
Art. 7
L'art. 10 della legge 12 aprile 1943, n. 455, e' sostituito dal seguente articolo: "Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilita' permanente di qualunque grado purche' non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennita' che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio. Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sara' pari ai due Terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione. Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sara' pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennita' di disoccupazione. Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sara' applicato il trattamento previsto nel secondo comma. La rendita di passaggio puo' essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia. La rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennita' spettanti per la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia. La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo".
Art. 8
L'art. 16 della legge 12 aprile 1943, n. 455, e' sostituito dal seguente articolo: "Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dai precedente art. 5, o adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, e' punito con l'ammenda da lira 5000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione. L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 80.000".
Art. 9
Salvo quanto disposto dal precedente art. 8 del presente decreto e salvo che il fatto costituisca, piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni della legge 12 aprile 1943, n. 455, quelle del presente decreto, nonche' quelle che saranno emanate col regolamento, e' punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa. L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 80.000.
Art. 10
Presso la Cassa depositi e prestiti e' istituita una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 70 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, cui devono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, del presente decreto e di quelle che saranno emanate col regolamento, affinche' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare: a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi si manifesti oltre il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto; b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non e' stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione delle lavorazioni, indicato nella tabella predetta; c) lavoratori assicurati o loro superstiti che per effetto del lungo intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia abbiano ricevuto liquidazione delle indennita' per inabilita' permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata; d) lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con inabilita' permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono. ((e) il rimborso all'I.N.A.I.L. delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'articolo 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; f) l'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi)).
Art. 11
Ai fini dell'applicazione dei primo comma dell'art. 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva, sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nelle more della decisione, l'interessato e' assistito dall'Istituto assicuratore al quale il caso e' stato inizialmente denunciato.
Art. 12
Il lavoratore che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificati dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, non puo' continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella annessa al decreto medesimo.
Art. 13
I datori di lavoro che alla data di entrata, in vigore del presente decreto svolgano lavorazioni specificate nella tabella annessa al decreto medesimo e non abbiano provveduto ad effettuarne la denuncia all'Istituto assicuratore perche' precedentemente non comprese nella tutela assicurativa, debbono denunciare a quest'ultimo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, debbono comunicare all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richieste per la valutazione del rischio e la determinazione dei premio supplementare di assicurazione.
Art. 14
I criteri per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 13 della legge 12 aprile 1943, n. 455, la misura di esso e le modalita' della sua applicazione, saranno riveduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in conformita' dell'articolo 3 del decreto Ministeriale 19 maggio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1945, n. 64.
Art. 15
Le denuncie di silicosi o asbestosi presentate all'Istituto assicuratore prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non prese in considerazione perche' presentate dopo il periodo massimo di indennizzabilita' di dieci anni, previsto dalla tabella precedentemente in vigore, sono riconosciute valide purche', alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano trascorsi quindici anni dalla cessazione del lavoro morbigeno. I lavoratori interessati, o i loro superstiti aventi diritto, ne dovranno presentare domanda a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Dalla stessa data, previa regolare denuncia, decorrono le prestazioni per i casi di malattia a suo tempo non denunciati perche' manifestatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto e dopo scaduto il periodo massimo di dieci anni dalla cessazione del lavoro morbigeno.
Art. 16
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