DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 651

Type DPR
Publication 1956-04-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 267, 268, 269, 270, 298 e 299 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti; Decreta:

Art. 1

I titoli professionali per i servizi di macchina, previsti dall'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, possono conseguirsi anche se la navigazione richiesta non sia stata effettuata almeno per un terzo su navi nazionali, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo n. 298 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 2

Gli appartenenti alla gente di mare, muniti del titolo di allievo capitano di macchina, di cui all'art. 268 del suddetto regolamento, possono essere ammessi a sostenere l'esame per e aspirante capitano di macchina", previsto dall'art. 267 del regolamento stesso, qualora si trovino nelle seguenti condizioni: a) abbiano compiuto il 20° anno di eta'; b) abbiano lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine ed abbiano effettuato una navigazione di almeno diciotto mesi in servizio di macchina su navi mercantili o militari, oppure abbiano effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina. Ai fini suddetti l'attivita' di lavoro e la navigazione richieste sono quelle computabili a termini degli articoli 298, secondo comma, e 299 del citato regolamento.

Art. 3

Gli allievi capitani di macchina che abbiano superato l'esame per aspirante capitano di macchina, in base ai precedente articolo, possono imbarcare in qualita' di terzi ufficiali di macchina su piroscafi e su motonavi da carico per qualunque destinazione. Gli stessi, ove abbiano compiuto ventuno anni di eta' e le esigenze della navigazione lo giustifichino, possono essere autorizzati dal capo del Compartimento marittimo ad imbarcare sulle navi anzidette in qualita' di secondi ufficiali di macchina.

Art. 4

Gli allievi capitani di macchina, autorizzati ad imbarcare in qualita' di terzi o secondi ufficiali di macchina, a norma dell'art. 3, conseguono il titolo professionale di "aspirante capitano di macchina", quando abbiano effettuato il tirocinio di navigazione, oppure di lavoro e di navigazione, previsto dal primo comma n. 3, dell'art. 267 del citato regolamento.

Art. 5

Gli aspiranti al titolo di "meccanico navale di prima classe", di cui all'art. 270 del suddetto regolamento, possono essere ammessi al corso integrativo previsto al n. 5 di detto articolo, anche se manchi la successione cronologica indicata al n. 4) circa i requisiti di studio, di lavoro a fare o a riparare macchine e di navigazione, ferme le altre condizioni prescritte per il conseguimento del titolo, compresa quella del requisito scolastico previsto al n. 3) dello stesso articolo. L'attivita' di lavoro e la navigazione richiesta sono quelle computabili a termini degli articoli 298, secondo comma, e 299 del citato regolamento.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI SEGNI - CASSIANI - MORO - TAVIANI - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 42. - CARLOMAGNO

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