DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 657
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 21 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1955, nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282 e 8 maggio 1956, nn. 481 e 482, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956 o stabiliscono altre date di scadenza;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1954, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1955, che approva il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle allegate tabelle (A e B) firmate dal Ministro per le finanze, a non oltre il 14 luglio 1957, ad eccezione delle disposizioni previste nei decreti Presidenziali 8 agosto 1955, n. 695, 23 dicembre 1955, n. 1279, 8 maggio 1956, n. 481, e nell'articolo 5 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e ad eccezione di quanto stabilito ai successivi articoli 2 e 3.
Art. 2
E' prorogata a non oltre il 31 dicembre 1956 la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio) di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.
Art. 3
Dal 1 luglio 1956 a non oltre il 31 dicembre 1956 saranno applicati: a) per i prodotti sottoindicati, importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificati di libera pratica rilasciati dalle Autorita' doganali dei rispettivi Paesi: 1) la sospensione dei dazi doganali per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della predetta Nomenclatura); 2) il dazio doganale nella misura del 5,50% sul valore per la vergella bimetallica detta "Copperweld", formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso (voce ex 73-10-D-I-a della predetta Nomenclatura); b) per i prodotti sottoindicati, importati da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio: 1) la sospensione dei dazi doganali per la ghisa greggia ematite da affinazione, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-A della predetta Nomenclatura, e voce ex 875-a-c della tariffa italiana dei dazi doganali di importazione), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; 2) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce 73.01-C-I della predetta Nomenclatura, e voce ex 875-c della tariffa italiana); 3) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della predetta Nomenclatura, e voci ex 891-a-i; a-3-gamma - della tariffa italiana); 4) il dazio doganale nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella bimetallica, detta "Copperweld", formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso (voce ex 73.10-D-I-a della predetta Nomenclatura, e voce ex 885-c-3 della tariffa italiana); c) la sospensione dei dazi doganali per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt, importate da qualsiasi Paese (voci 73.13-A-I; 73.15-BVI-a-1 della predetta Nomenclatura, e voci ex 891-a-1 beta-gamma; a-3-gamma-II-III; b-1-beta-gamma; b-3-gamma-II-III della tariffa italiana).
Art. 4
La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, non sara' piu' applicata al dazio convenzionato per la voce di tariffa n. 1204-d.
Art. 5
Si considera come ghisa ematite da affinazione quella che contiene in peso fino a 1,5% di silicio e piu' di 1,5% fino a 6% di manganese.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 60. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico
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