LEGGE 8 luglio 1956, n. 697
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'art. 41 della medesima legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ZOLI - ANDREOTTI MEDICI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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