DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 708
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, la misura delle quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previste dall'art. 1 della legge medesima per i lavori e per le prestazioni effettuati dalla detta Amministrazione ed ivi indicati, e' stabilita in lire 3220 giornaliere per le quote di surrogazione del personale superiore ed in lire 2030 giornaliere per quelle degli agenti e salariati. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 65. - CARLOMAGNO
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