LEGGE 25 giugno 1956, n. 714
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma, di cui al regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.340.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 e di lire 340.000.000 nell'esercizio 1958-59.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.