DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 718

Type DPR
Publication 1956-03-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'ente autonomo denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania" e ne e' stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 16 novembre 1955, con la quale sono state proposte alcune modifiche al suddetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito statuto dell'ente autonomo denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania", con sede in Catania, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641. Il presente statuto, composto di 18 articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

GRONCHI CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 64. - CARLOMAGNO

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 1

Statuto dell'ente autonomo "Ente fiera ed esposizioni di Catania" Art. 1. L'"Ente fiera ed esposizioni di Catania", con sede in Catania, ha lo scopo di: a) organizzare l'impianto e l'esercizio di fiere, esposizioni, mostre (economiche o d'arte o scientifiche) dirette a favorire l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il commercio, la marina, il turismo, l'istruzione; b) promuovere ed attuare, anche in partecipazione con altri enti e con privati, ogni iniziativa, anche di carattere finanziario, nonche' le manifestazioni e i servizi che possano collegarsi con le attivita' suddette e con il movimento scientifico, artistico, commerciale, industriale, agricolo, artigiano e turistico in Sicilia; c) promuovere ed intensificare i rapporti ed i traffici, anche internazionali, fornendo ai privati notizie e dati sulle produzioni e sui mercati; d) tenere un museo merceologico di prodotti tipici siciliani e conservare i campioni da servire da tipo per le contrattazioni generiche; e) svolgere tutte le iniziative tendenti a migliorare il traffico tra la Sicilia ed i vari mercati di rifornimento e di sbocco.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 2

Art. 2. Sono "aderenti fondatori" gli enti e le associazioni che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente e precisamente: a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania; b) il comune di Catania; c) l'Amministrazione provinciale di Catania; d) l'Ente provinciale per il turismo di Catania; e) l'Associazione dei commercianti della provincia di Catania; f) l'Associazione degli industriali della provincia di Catania; g) l'Associazione degli agricoltori della provincia di Catania; h) l'Associazione dell'artigianato della provincia di Catania; i) la Federazione degli armatori della Sicilia, con sede in Catania; l) l'Associazione "Pro Catania" con sede in Catania; m) l'Azienda autonoma della stazione di cura della citta' di Acireale, con sede in Acireale.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 3

Art. 3. Hanno diritto di partecipare all'Ente come "aderenti benemeriti" gli enti pubblici e privati, le associazioni, le organizzazioni e i privati che conferiscano al capitale dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a L. 100.000 annue, o che, all'atto dell'adesione, conferiscano in beni o valori, ed in quest'ultimo caso in una o piu' soluzioni e, comunque, in non piu' di due rate annuali, un contributo non minore di L. 2.000.000. Sono egualmente ammessi a partecipare all'Ente, in qualita' di "aderenti effettivi", gli enti pubblici e privati, le associazioni, le organizzazioni e i privati che versino una volta tanto una somma di almeno L. 500.000. Gli enti pubblici o privati, le associazioni, le societa', le organizzazioni e i privati che versino all'Ente una quota minima annuale di L. 5000, per impegno non inferiore a un quadriennio, ovvero L. 20.000 in unica soluzione, sono pure ammessi a far parte dell'Ente stesso in qualita' di "aderenti temporanei".

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 4

Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dagli immobili conferiti dai partecipanti o in altro modo acquisiti dall'Ente; b) da contributi degli aderenti fondatori benemeriti ed effettivi destinati ad incremento di patrimonio; c) da donazioni, legati, erogazioni e ogni altro contributo destinato a incremento di patrimonio; d) da una quota parte delle attivita' nette d'esercizio.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 5

Art. 5. Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede, oltre che con le rendite del patrimonio: a) con i contributi degli aderenti temporanei; b) con i contributi a fondo perduto degli enti e dei privati non destinati ad incremento di patrimonio; c) con il ricavo dei fitti degli spazi e di ogni altra concessione; d) con i proventi dei biglietti di entrata, della pubblicita' e con i diritti spettanti per le prestazioni dell'Ente; e) con altre eventuali entrate.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 6

Art. 6. Organi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) il Comitato esecutivo; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 7

Art. 7. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana. Egli presiede il Consiglio generale e il Comitato esecutivo; dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari, computati secondo il disposto dell'art. 15 e puo' essere confermato. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facolta' di firmare, quietanzare, eseguire i pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente. La carica del presidente e' gratuita.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 8

Art. 8. Il Consiglio generale, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana, e' composto: a) da cinque membri, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero della finanze e uno del Ministero dei trasporti; b) da tre membri in rappresentanza della Regione e cioe': uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio, uno in rappresentanza dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze; c) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania; d) da un rappresentante del comune di Catania; e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Catania; f) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Catania; g) da cinque membri in rappresentanza dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori, degli artigiani e degli armatori della provincia di Catania; h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Catania; i) da un rappresentante del Banco di Sicilia; l) da un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.; m) da un rappresentante dell'Associazione "Pro Catania"; n) da un rappresentante dell'Azienda autonoma della stazione di cura di Acireale; o) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura aderenti; p) da un rappresentante di ciascuno degli enti che concorrono al patrimonio dell'Ente con un contributo non inferiore a quello previsto dall'art. 3, comma primo, del presente statuto; q) da un rappresentante dei dirigenti di aziende. I membri di cui alla lettera g) sono designati dalle organizzazioni provinciali rappresentative delle categorie. I consiglieri durano in carica per il periodo di tra esercizi finanziari. Essi possono essere confermati e prestano l'opera loro gratuitamente. Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 9

Art. 9. Il Consiglio generale ha i poteri necessari per la attuazione degli scopi dell'Ente e ne determina le direttive adottando i provvedimenti all'uopo occorrenti. E' di sua spettanza la nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 12 e di un vice presidente, il quale dovra' essere scelto tra i membri del Consiglio. Il vice presidente presta la sua opera gratuitamente; dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari e puo' essere confermato. Il Consiglio generale deve provvedere, inoltre, alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consultivo da sottoporsi al Ministero dell'industria e del commercio. Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la meta' dei suoi componenti lo richieda per Iscritto alla Presidenza, esponendo i motivi della richiesta convocazione. Il Consiglio generale potra' delegare al Comitato esecutivo, per il periodo tra l'una e l'altra convocazione, anche le funzioni di straordinaria amministrazione.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 10

Art. 10. Le sedute del Consiglio generale sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti la meta' piu' uno dei consiglieri ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. La seconda convocazione seguira' ad un giorno di distanza dalla prima. Tutte le deliberazioni, sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale quello di chi presiede la seduta. Il riconoscimento della validita' delle adunanze del Consiglio generale e' fatto da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 11

Art. 11. Il Comitato esecutivo e' composto, oltreche' dal presidente, di cui all'art. 7, e dal rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania che ne fa parte di diritto, da altri sei membri nominati dal Consiglio generale fra i suoi componenti. Il Comitato esecutivo nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 12

Art. 12 Il Comitato esecutivo delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione e circa il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive date dal Consiglio. Potra' costituire Commissioni e designare una o piu' persone, anche non soci, per l'espletamento di particolari compiti. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valido quando ad esso partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il Comitato si adunera' su convocazione fatta dal presidente o quando ne facciano domanda motivata almeno due membri.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 13

Art. 13. Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del presidente, d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana e sentito il competente organo consultivo ministeriale; e' considerato impiegato di concetto, dirigente, in ruolo. Egli e' capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Di entrambi gli organi egli funziona da segretario.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 14

Art. 14. Il controllo della gestione amministrativa dell'Ente e' delegato ad un Collegio di revisori dei conti, che ne riferisce al Consiglio generale. Il Collegio dei revisori del conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dai [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto. Esso ha la facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari: viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana ed e' composto di tre membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio e uno in rappresentanza delle categorie economiche della Provincia, da designarsi dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura. Il Consiglio generale determina preventivamente l'indennita' ai membri del Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 15

Art. 15. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 luglio e termina al 30 giugno successivo. Non piu' tardi del 30 aprile di ciascun anno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato dal Comitato esecutivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo debbono essere previamente esaminati dal Collegio dei revisori del conti e corredati da una sua relazione. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnati dalla deliberazione del Consiglio generale che li approva e dal parere dell'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana, che su di essi dovra' essere sentito, saranno presentati al Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo per l'approvazione.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 16

Art. 16. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute: il 30% in aumento del capitale; il 60% per la costituzione della riserva; il 10% a disposizione dei Consiglio generale per gli scopi dell'Ente.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 17

Art. 17. Il Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, puo' affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario da nominarsi con proprio decreto.

Statuto dell'ente autonomo Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 18

Art. 18. L'Ente puo' sciogliersi con decisione del Consiglio generale adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti, o essere sciolto per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio. Nell'un caso o nell'altro lo stesso Comitato esecutivo dell'Ente assume la gestione della liquidazione patrimoniale dell'Ente. Qualora a cio' ostino particolari gravi motivi, il Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana, affidera' tale gestione a un commissario. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CORTESE

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