LEGGE 22 maggio 1956, n. 741

Type Legge
Publication 1956-05-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951; 2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura - Ginevra, 26 giugno 1952; 3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza sociale limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonche' alla parte XIV.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla loro entrata in vigore, con le limitazioni stabilite con l'articolo precedente.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Convention

Convention n. 100 concernant l'egalite' de remuneration entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre feminine pour un travail de valeur egale. Parte di provvedimento in formato grafico

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