LEGGE 19 luglio 1956, n. 752
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, Sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO
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