DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 755

Type DPR
Publication 1956-03-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto, del Presidente della Repubblica 17 luglio 1954, n. 1092, con il quale viene data esecuzione all'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Spagna concluso a Venezia il 2 settembre 1953 ed al relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 30 settembre 1953;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria, e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna concluso a Madrid il 20 aprile 1955 ed al relativo scambio di Note effettuato a Madrid l'11 giugno 1955.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1955. Il presente decreto, imunito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - CORTESE - MARTELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 120. - CARLOMAGNO

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. I

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna Le competenti Autorita' italiane e spagnole, desiderando sviluppare e facilitare l'intercambio di film tra i loro rispettivi Paesi, hanno tenuto conversazioni a tale scopo e, a conclusione delle medesime, hanno convenuto quanto segue: I a) Le competenti Autorita' spagnole autorizzeranno, per un anno, l'importazione fino ad un massimo di 30 film italiani a lungo metraggio destinati alla effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola. In conformita' a quanto previsto nell'articolo IX del presente Accordo, le Autorita' spagnole autorizzeranno i permessi di importazione pro rata corrispondenti al periodo di validita' dell'Accordo. b) Reciprocamente, le competenti Autorita' italiane autorizzeranno durante un anno l'importazione fino ad un massimo di 30 film spagnoli a lungo metraggio, destinati alla effettiva distribuzione in Italia e nei territori per i quali esiste uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia. In conformita' a quanto previsto nell'articolo IX del presente Accordo, le Autorita' italiane autorizzeranno i permessi di importazione pro rata corrispondenti al periodo di validita' del presente Accordo. c) Le competenti Autorita' italiane e spagnole autorizzeranno inoltre la importazione nei rispettivi Paesi di cortometraggi e di attualita' cinematografiche spagnole e, rispettivamente, italiane al di fuori dei contingenti sopra previsti e con l'osservanza delle norme interne vigenti in materia nel Paese importatore.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. II

II Lo sfruttamento dei film a cui si riferisce il presente Accordo potra' effettuarsi con il sistema di vendita a prezzo fisso o mediante distribuzione a percentuale o mediante distribuzione a percentuale con minimo garantito. I contratti stipulati fra le parti interessate e relativi alla cessione di diritti di sfruttamento di detti film, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorita' italiane e spagnole.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. III

III Saranno trasferiti ai rispettivi creditori in Spagna e in Italia nei limiti e con le modalita' di cui al successivo articolo IV, gli importi dovuti in esecuzione di contratti previamente approvati, per il pagamento di: a) prezzo della cessione dei diritti di sfruttamento dei film di cui all'articolo I; b) costo delle copie e del materiale accessorio dei film predetti; c) spese di produzione, coproduzione e compartecipazione cinematografica; d) spese di propaganda cinematografica in genere; e) spese di doppiaggio, sottotitolaggio, edizione e di spese direttamente collegate alla cessione di diritti di sfruttamento, alla produzione, alla distribuzione e alla programmazione di film italiani in Spagna e di film spagnoli in Italia.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. IV

IV Gli importi versati da debitori in Spagna per essere trasferiti in favore di creditori in Italia ai titoli previsti al precedente articolo III, saranno periodicamente compensati con gli importi versati agli stessi titoli da debitori in Italia per essere trasferiti in favore di creditori in Spagna. Il trasferimento degli importi di cui sopra dall'Italia in Spagna, e, per uguale ammontare, dalla Spagna in Italia, avra' luogo tramite il "Conto Generale dollari U.S.A." istituito dall'Accordo di pagamenti del 26 marzo 1952, con l'osservanza delle disposizioni dell'Accordo stesso. Gli importi non trasferibili per difetto di disponibilita' in contropartita resteranno depositati nel Paese debitore, nella moneta del Paese stesso, e saranno utilizzati in occasione di successive compensazioni. Al fine di facilitare l'utilizzo dell'importo formatosi in uno dei due Paesi, le Autorita' competenti dello stesso Paese, autorizzeranno l'utilizzo dell'importo suddetto per le operazioni previste nel precedente articolo III, ed in particolare per i pagamenti previsti nei comma c) e d) del predetto articolo, nonche' per il pagamento delle spese sopportate dai dirigenti cinematografici, industriali ed organizzatori, cosi' come per le spese del funzionamento permanente delle Delegazioni ufficiali dei rispettivi Paesi.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. V

V L'Ufficio italiano dei Cambi e l'"Instituto Espanol de Moneda Extranjera" sono autorizzati a concordare le modalita' tecniche necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo per la parte relativa ai pagamenti.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. VI

VI Le Autorita' competenti dei due Paesi concederanno in regime di reciprocita' le maggiori facilita' per l'entrata, secondo la procedura legalmente esistente in ognuno dei due Paesi, delle copie dei film e dei materiali cinematografici per la migliore esecuzione del presente Accordo. Ugualmente, e sempre nell'ambito della legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi, le Autorita' competenti di ciascuno di essi, concederanno le massime facilitazioni per i film - copie positive - che non siano destinati allo sfruttamento commerciale.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. VII

VII I film o parti di film ripresi previa autorizzazione delle competenti Autorita' da ditte italiane in Spagna o da ditte spagnole in Italia, nel quadro del presente Accordo e fuori dal regime di coproduzione o di compartecipazione finanziaria tra i due Paesi, saranno esportati su terzi mercati senza alcun vincolo valutario nei confronti del Paese in cui sono stati ripresi.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. VIII

VIII La Commissione mista prevista all'articolo XII dell'Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 2 settembre 1953, curera' l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo e preparera' modifiche eventualmente necessarie per accordi futuri. La Commissione mista si riunira' a richiesta di una delle predette Autorita'.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. IX

IX Il presente Accordo si considera in vigore dal 1 aprile 1955 e sara' valido sino al 31 agosto 1956. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, a partire dal 1 settembre 1956. Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-art. X

X Il presente Accordo sara' sottoposto all'approvazione dei due Governi Mediante scambio di Note. Firmato a Madrid il giorno venti aprile millenovecentocinquantacinque. Per l'Italia Il Direttore Generale dello Spettacolo NICOLA DE PIRRO Per la SPAGNA Il Direttore Generale della Cinematografia MANUEL TORRES Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna-Scambio di note

-------------------------------- AMBASCIATA D'ITALIA 03613 Madrid, 11 giugno 1955 Signor Ministro, Con riferimento all'articolo X dell'Accordo di intercambio cinematografico fra la Spagna e l'Italia firmato a Madrid il 20 aprile 1955, ho l'onore di portare a Sua conoscenza che il Governo italiano ha approvato l'Accordo medesimo. La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. DEL BALZO A Sua Eccellenza Signor Alberto MARTIN ARTAJO Ministro degli Affari Esteri - MADRID Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO Parte di provvedimento in formato grafico Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri

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