DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 756
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto Presidenziale 18 novembre 1955, n. 1404, con cui venne istituito un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata, in Palermo in data 12 aprile 1956 per il tramutamento del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica, in quello di puericultura.
Art. 2
Il decreto Presidenziale 18 novembre 1955, n. 1404, e' abrogato e viene istituito il posto di puericultura.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza o vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti sovventori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 144. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Palermo- art. 1
Rep. 79. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della puericultura presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei, addi' dodici del mese di aprile, nel Rettorato dell'Universita', via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Universita' di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima, sono comparsi personalmente i signori: prof. Lauro Chiassese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', nella sua qualita' di Rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dei Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 6 febbraio 1956; l'on. dott. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata 11, autorizzato a stipulare la presente convenzione con legge regionale 27 marzo 1956, n. 18 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 30 marzo 1956, n. 22); comm. dott. Giuseppe La Barbera, nato a Palermo, domiciliato per la carica presso il Banco di Sicilia, via Roma n. 185, direttore generale del Banco di Sicilia, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 marzo 1956; avv. Giuseppe Trapani, nato a Palermo, segretario generale della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Province siciliane, domiciliato, per la carica, presso la Cassa, piazza Cassa di Risparmio, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 1956. Premesso: a) che il 24 agosto 1955 fu stipulata la convenzione con la Regione siciliana, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio V. E. per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della genetica medica; b) che la Facolta' di medicina ed il Senato accademico, successivamente, in considerazione del sempre piu' ampio sviluppo che la puericultura va assumendo nell'ambito della pediatria, per cui si rende necessario un insegnamento piu' diffuso e completo, a parte di quello della clinica pediatrica, hanno fatto voti che il posto di ruolo istituito per l'insegnamento della genetica medica venga assegnato alla puericultura; c) che lo statuto dell'Universita' di Palermo nell'ordinamento didattico per la Facolta' di medicina e chirurgia prevede, fra gli insegnamenti complementari, anche l'insegnamento della puericultura; d) che la Regione siciliana, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio hanno aderito alla richiesta di cui sopra; e) che con legge regionale del 27 marzo 1956, n. 18 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 30 marzo 1956), l'Assessore per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare una convenzione con la Universita' di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della puericultura presso la Facolta' di medicina e chirurgia con decorrenza dall'anno accademico 1955-56, in sostituzione dell'insegnamento di genetica medica di cui alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 27; f) che il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio V. E. per le Province siciliane hanno deliberato rispettivamente in data 30 e 29 marzo 1956 di revocare le precedenti deliberazioni e di contribuire alla istituzione ed al mantenimento della cattedra di puericultura con la somma, annua di lire cinquantamila ciascuno a decorrere dal corrente anno accademico oltre alle obbligazioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione. Tutto cio' premesso i suddetti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione della volonta' personale e dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo di puericultura.
Convenzione - art. 2
Art. 2. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtu' dei poteri conferitigli dalla [legge 27 marzo 1956, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-27;18) (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 marzo 1956, n. 22) assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Palermo per il finanziamento del posto di ruolo di puericultura, la somma annua di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000) a decorrere dalla nomina dei professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.
Convenzione - art. 3
Art. 3. Il Banco di Sicilia e la Cassa centrale di risparmio V. E., per le Province siciliane in Palermo, in virtu' delle deliberazioni in data 30 e 29 marzo 1956 rispettivamente, assumono l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Palermo, per contributo al mantenimento, e sino a quando la cattedra stessa sara' mantenuta dalla Regione siciliana, la somma annua di lire cinquantamila (L. 50.000) ciascuno, a decorrere dalla nomina del professore di ruolo.
Convenzione - art. 4
Art. 4. L'Assessorato per la pubblica istruzione, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare le somme di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione - art. 5
Art. 5. L'Universita' di Palermo, in esecuzione degli impegni presi dall'Assessorato per la pubblica istruzione, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di puericultura, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Convenzione - art. 6
Art. 6. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, i contributi di cui agli articoli 2 e 3 risultassero inferiori al contributo che l'Universita' di Palermo e' tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 5 di questa convenzione, per il professore titolare di puericultura, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano di versare annualmente all'Universita' medesima, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta. La inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione, ed il posto di ruolo di cui si tratta sara' senz'altro soppresso e il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione - art. 7
Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare allo Stato, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso,
Convenzione - art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione - art. 9
Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo, e' esente da tassa di bollo e registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti, che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. F.to Lauro Chiassese n.n. " Bartolomeo Cannizzo nel nome " Giuseppe La Borbera nel nome " Giuseppe Trapani nel nome " Gaetano Capparelli Registrato in Palermo li 21 aprile 1956, lib. 1°, vol. 848, foglio 168. Esatte lire esente. Il procuratore superiore: f.to CARUANA
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