DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1956, n. 758

Type DPR
Publication 1956-07-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, che detta disposizioni in maniera di investimenti di capitali esteri in Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento contenente le norme di esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia. L'allegato regolamento, composto di nove articoli, sara' vistato dal Ministro per il tesoro.

GRONCHI SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1956.

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 154. - CARLOMAGNO

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 1

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia. Art. 1. Sono considerate imprese produttive, ai sensi dell'art. 1 della legge, quelle aventi per oggetto la produzione di beni o di servizi, come le imprese che, per l'esercizio della loro attivita', richiedano opere di bonifica o di miglioramento fondiario, l'impianto di stabilimenti, cantieri, generatori e linee di trasporto di energia, la escavazione di pozzi e gallerie, l'impiego di natanti ed aeromobili, la costruzione di edifici anche ad uso alberghiero e di strade.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 2

Art. 2. Le valute accettabili in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dalla legge, sono determinate dal Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con quello del tesoro.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 3

Art. 3. Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, che intendano effettuare investimenti di capitali per beneficiare delle disposizioni dell'art. 1 della legge, devono darne comunicazione al Ministero del tesoro e fornire gli elementi idonei a stabilire se gli investimenti stessi siano destinati alla creazione di nuove imprese aventi le caratteristiche indicate allo art. 1 del presente regolamento ovvero all'ampliamento di analoghe imprese gia' esistenti. Entro trenta giorni dalla avvenuta ricezione il Ministero del tesoro, sentiti i Ministeri direttamente competenti ed accertato che l'investimento oggetto della comunicazione ha i requisiti previsti dall'art. 1 del presente regolamento, da' atto all'investitore che tale comunicazione risponde ai requisiti stessi.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 4

Art. 4. Il Ministero del tesoro, accertato a richiesta dell'interessato che l'investimento si sia tradotto nella creazione o nello ampliamento della prevista impresa produttiva, ne da' all'investitore conforme dichiarazione, entro novanta giorni.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 5

Art. 5. La cessione prevista dall'art. 3 della legge, quando si tratti di capitali investiti ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, deve essere comunicata entro quindici giorni al Ministero del tesoro, tramite l'Ufficio italiano dei cambi.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 6

Art. 6. In caso di cessione parziale o totale a favore di cittadini italiani residenti in Italia, delle imprese produttive previste dall'art. 1 della legge, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione, entro quindici giorni, al Ministero del tesoro, tramite l'Ufficio italiano dei cambi. Tale comunicazione deve essere accompagnata dai documenti comprovanti il realizzo effettuato.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 7

Art. 7. Le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine e l'emissione di obbligazioni previste dall'art. 4 della legge devono) essere comunicate, all'atto del loro compimento, al Ministero del tesoro. Ai fini dell'osservanza delle condizioni previste per le operazioni di cui al primo comma, quando gli investimenti siano effettuati in imprese aventi la forma di societa' italiane con la partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, l'investitore dovra' fornire al Ministero del tesoro gli elementi necessari per stabilire il rapporto tra capitale straniero e quello complessivo della societa'.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 8

Art. 8. All'atto della importazione dei macchinari di cui all'art. 5 della legge, l'importatore e' tenuto ad apporre sulla dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1492, la specifica annotazione: Trattasi di macchinari importati, quale investimento di capitale, ai sensi dell'[art. 5 della legge 7 febbraio 1956, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-02-07;43~art5)".

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43- art. 9

Art. 9. Le Imposte dirette considerate nell'art. 8 della legge sono costituite dalle imposte, anche noti erariali e relativi addizionali, che si applicano ai redditi di ricchezza mobile, nonche' dall'imposta sulle societa', accertate od accertabili, a nome dell'investitore in relazione ai capitali investiti in Italia dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per il tesoro MEDICI

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