LEGGE 18 luglio 1956, n. 760
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio, sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compreso nel comune di Capraia Isola. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - CAMPILLI - MEDICI - ROMITA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO
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