DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 781
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1951, n. 1576, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", eretto in ente morale col regio decreto 25 marzo 1926, n. 838; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1952, con il quale e' stato nominato il Consiglio generale dell'istituto predetto, modificato con i decreti Ministeriali 24 ottobre 1953, 23 marzo 1954 e 1 febbraio 1955; Viste la delibera adottata dallo stesso Consiglio nelle riunioni del 29-30 novembre 1955, con la quale e' stato approvato il nuovo statuto, e la nota del 7 marzo 1956 del presidente dell'Istituto suddetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", composto di 20 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.
VIGORELLI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 155. - RELLEVA
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 1
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" Art. 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' ente di diritto pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma. Esso ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua azione su tutto il territorio della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 2
Art. 2. L'Istituto promuove ed attua la previdenza e l'assistenza nelle forme previste dalle leggi, dal presente statuto e dai propri regolamenti, in sostituzione delle corrispondenti forme obbligatorie, a favore dei giornalisti iscritti nella categoria professionisti del relativo albo. L'istituto assume le gestioni previdenziali ed assistenziali che gli vengono conferite con disposizione di legge. Puo' assumere, inoltre, le gestioni previdenziali e assistenziali che gli vengano conferite con contratto di lavoro, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 3
Art. 3. L'Istituto, nella misura e alle condizioni previste dalle norme regolamentari, provvede alle seguenti prestazioni previdenziali e assistenziali: A) un trattamento di pensione di invalidita' e di vecchiaia a favore dei giornalisti iscritti e dei superstiti; B) un trattamento in caso di malattia; C) un trattamento in caso di tubercolosi; D) un trattamento in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro: E) gli assegni familiari; F) il ricovero in casa di riposo per i vecchi e gli invalidi; G) sussidi e prestiti; H) borse di studio per i figli e per gli orfani degli iscritti; I) costruzione di alloggi, con finanziamento statale, da cedere in affitto o con patto di futura vendita o riscatto; L) eventuali integrazioni complementari e temporanee delle prestazioni previdenziali e assistenziali; M) eventuali forme previdenziali e assistenziali facoltative.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 4
Art. 4. Sono organi amministrativi dell'Istituto: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 5
Art. 5. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che lo sceglie fra i propri componenti giornalisti professionisti non titolari di pensione intera. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione che lo ha designato. Il presidente: a) ha legale rappresentanza dell'istituto; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; c) determina l'ordine del giorno da portare alla discussione del Comitato esecutivo e, d'accordo con questo, stabilisce l'ordine del giorno da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione; vigila, inoltre, sulla esecuzione delle loro deliberazioni; d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice-presidente. Sentito il Consiglio di amministrazione, il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la rappresentanza legale dell'istituto al consigliere amministratore.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) 22 giornalisti professionisti designati, mediante elezione in ragione di 2 per ciascuna delle 11 Associazioni regionali di stampa; b) 2 giornalisti professionisti designati in sua rappresentanza dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana; c) 4 giornalisti professionisti designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana: d) 1 rappresentante degli editori designato dalla Federazione italiana editori giornali; e) 1 rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) 1 rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano alle elezioni di cui alla lettera a) del precedente comma e possono essere designati nella carica di consigliere dell'Istituto, i giornalisti professionisti, non titolari di pensione intera, iscritti all'Istituto che abbiano, alla data della elezione una contribuzione effettivamente versata di almeno un triennio nel quinquennio antecedente alla data predetta, in misura mensile non inferiore a quella corrispondente alla retribuzioni minima stabilita per redattore ordinario dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data della nomina e possono essere rieletti. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio a causa di eventuali vacanze.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 7
Art. 7. Ai fini delle designazioni di cui alla lettera a) del precedente art. 6, ciascuno Associazione regionale di stampa elegge i propri rappresentanti nell'ambito dell'apposito elenco trasmesso dall'Istituto almeno un mese prima del termine fissato per le elezioni, nel quale sono indicati i giornalisti aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Le designazioni delle Associazioni regionali di stampa debbono essere trasmesse - col relativo verbale delle elezioni, contenente l'elenco dei partecipanti, firmato dagli scrutatori nonche' dal presidente o dal consigliere delegato del Consiglio direttivo di ciascuna Associazione regionale di stampa - alla Federazione nazionale della stampa italiana per l'inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto. Nella sua prima adunanza designa il presidente, elegge il vice-presidente e nomina il Comitato esecutivo ed il consigliere amministratore. In particolare delibera: a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto; b) sullo statuto e sui regolamenti per il funzionamento previdenziale e assistenziale dell'Istituto; c) sul regolamento organico del personale; d) sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; e) sulla ripartizione delle entrate straordinarie e di quelle ordinarie di cui alla lettera c) dell'art. 17, tra le singole gestioni; f) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi a norma dell'art. 18; g) sui criteri di ripartizione della quota di avanzo di gestione di cui all'art. 19, punto 3, tra i fondi di riserva particolari; h) su ogni altra questione deferitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del tesoro. Le norme regolamentari di cui alla lettera b) sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria due volte all'anno, Dei mesi di aprile e di dicembre, e in adunanza straordinaria su convocazione - promossa a norma dell'art. 12, lettera h) - del Comitato esecutivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei consiglieri di amministrazione. Nella adunanza del mese di aprile e' approvato il conto consuntivo dell'anno precedente; in quella del mese di dicembre e' approvato il bilancio preventivo dello anno successivo. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere inviati a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, insieme con l'avviso di convocazione, almeno quindici, giorni prima dell'adunanza.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 10
Art. 10. Le adunanze del Consiglio di amministrazione devono essere indette con lettera raccomandata. Esse sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente dell'Istituto, e sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di Voti, e' determinante quello del presidente. Per le modifiche allo statuto dell'istituto e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 11
Art. 11. Il Comitato esecutivo e' cosi' costituito: a) il presidente; b) il vice presidente; c) il consigliere amministratore; d) cinque consiglieri; e) i due consiglieri in rappresentanza del Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana. f) il consigliere rappresentante della Federazione italiana editori giornali; g) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; h) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla sostituzione per le eventuali vacanze che si verifichino nel Comitato esecutivo durante il quadriennio, provvede il Consiglio di amministrazione;
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 12
Art. 12. Il Comitato esecutivo: a) cura il conseguimento dei fini statutari dell'Istituto in attuazione delle direttive dei Consiglio di amministrazione; b) vigila sull'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti; c) delibera sull'assunzione del personale e sul suo trattamento a norma del regolamento organico; d) delibera sui criteri interpretativi delle norme che regolano il funzionamento dei servizi dell'Istituto; e) decide sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa in materia di prestazioni; f) fissa, entro le direttive di massima, stabilite dal Consiglio di amministrazione, i criteri per l'assegnazione ai giornalisti, in affitto o con patto di futura vendita o riscatto degli alloggi all'uopo destinati, di proprieta' dell'Istituto e determina l'ammontare dei rispettivi canoni; g) delibera sugli investimenti del patrimonio dell'istituto e, in particolare, in merito alla costruzione, all'acquisto, alla alienazione e alla permuta di beni immobili, urbani e rustici, nonche' la eventuale trasformazione dei beni predetti; h) promuove la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno; i) propone per l'approvazione al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni illustrative. Per particolari esigenze funzionali, il Comitato esecutivo, puo', inoltre istituire apposite Commissioni per determinati problemi tecnici.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 13
Art. 13. Il Comitato esecutivo e' convocato con lettera raccomandata dal presidente almeno tre giorni prima dell'adunanza. La convocazione puo' essere richiesta da almeno tre componenti il Comitato o dal Collegio dei sindaci. Per la validita' dell'adunanza occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Per la validita' delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti e' determinante quello del presidente.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 14
Art. 14. Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da due giornalisti professionisti, aventi i requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. In particolare, essi devono: a) rivedere e controllare le scritture contabili; b) fare ispezioni e riscontri di cassa; c) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 15
Art. 15. Il consigliere amministratore e' nominato, nel proprio seno, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico. Il consigliere amministratore e' a capo di tutti i servizi dell'Istituto, ne cura la disciplina e l'organizzazione, ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto, dal regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo. Egli riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento tecnico e amministrativo delle gestioni dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 16
Art. 16. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati degli atti e delle relazioni del consigliere amministratore e del Collegio dei sindaci, sono trasmessi, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la ratifica.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 17
Art. 17. L'Istituto provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 3 del presente statuto, mediante le seguenti entrate: a) i contributi versati dalle aziende e dagli iscritti, nella misura e con le modalita' stabilite nelle leggi, nel regolamento e nel contratto di lavoro; b) i redditi patrimoniali; c) i proventi in base a provvedimenti della pubblica amministrazione o di altri enti; d) le oblazioni, le donazioni e le altre eventuali somme che a giusto titolo pervengono all'istituto.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 18
Art. 18. I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie; b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita', designati dal Comitato esecutivo; c) in beni immobili urbani e rustici; d) in mutui fruttiferi ipotecari; e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 19
Art. 19. Gli avanzi di esercizio derivanti dalle entrate ordinarie dell'Istituto sono ripartite annualmente nel seguente modo: un ventesimo alla riserva generale; un ventesimo al fondo di riserva per le spese di amministrazione; diciotto ventesimi tra gli altri fondi di riserva stabiliti dal regolamento. Della ripartizione degli avanzi di gestione e' compilata apposita tabella da allegare al conto consuntivo e da approvare dal Consiglio di amministrazione insieme al conto stesso.
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola- art. 20
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