DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 805

Type DPR
Publication 1956-07-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, col quale venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, col quale venne approvato lo statuto del predetto Ente, nonche' il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto medesimo;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Ritenuta la necessita' di provvedere alla revisione delle norme statutarie dell'U.N.I.R.E., onde porle in armonia con le disposizioni della legge citata;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con sede in Roma, nel testo annesso al presente decreto, composto di 16 articoli e vistato dal Ministro proponente. Il nuovo statuto entra in vigore il 1 settembre 1956.

Art. 2

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto, approvato con regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, e' abrogato.

GRONCHI SEGNI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 172. - RELLEVA

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 1

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) Art. 1. L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), con sede in Roma, istituita ed eretta in ente morale con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, ha personalita' giuridica pubblica. La vigilanza su di essa compete al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 2

Art. 2. L'U.N.I.R.E. ha i seguenti compiti: a) la vigilanza, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulle corse dei cavalli in ippodromi riconosciuti e nelle prove funzionali; b) il coordinamento dell'attivita' del Jockey Club italiano, dell'Unione Ippica italiana per le Corse al Trotto, della Societa' per gli Steeple Chases d'Italia e dell'Ente Nazionale per il Cavallo italiano, nonche' la disciplina dell'azione che essi svolgono nell'ambito del compiti istituzionali; c) l'esercizio dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di tutte le altre forme di scommesse sulle corse del cavalli. L'U.N.I.R.E. puo' a norma dell'[art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-03-24;315~art2), delegare tale esercizio ad enti, societa' e singoli allibratori e gestori, iscritti in un elenco da tenersi dall'U.N.I.R.E., ed operanti per conto e nell'interesse di essa; d) l'attuazione di provvedimenti ed iniziative interessanti l'ippicoltura nazionale.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 3

Art. 3. In ordine ai compiti di cui al precedente art. 2 l'U.N.I.R.E. provvede in particolare: a) a redigere il calendario delle manifestazioni ippiche; b) a determinare gli stanziamenti relativi ai premi, nonche' ad approvare i programmi delle manifestazioni ippiche in genere, tenendo conto dei risultati economici annualmente conseguiti dai singoli ippodromi, come pure delle finalita' del piccoli ippodromi; c) ad emanare regolamenti, norme ed Istruzioni relativi alla disciplina dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli; d) ad impartire direttive sia tecniche che amministrative, agli enti ippici dipendenti e ad approvarne i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, che dovranno essere inviati, rispettivamente, entro i mesi di novembre e marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione annuale sull'attivita' svolta; e) a riferire annualmente, non oltre il 30 aprile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa il funzionamento e l'attivita' degli enti predetti: f) ad erogare fondi ed adottare provvedimento in favore dell'ippica secondo piani o programmi da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 4

Art. 4. Sono organi dell'U.N.I.R.E.: a) la Presidenza; b) il Consiglio direttivo; c) il Comitato; d) il Collegio dei sindaci;

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 5

Art. 5. La Presidenza e' costituita dal presidente e dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra persone particolarmente competenti dei problemi ippici. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Comitato e da' esecuzione alle deliberazioni dei predetti organi deliberanti. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 6

Art. 6. Il Consiglio direttivo e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' cosi' composto: a) dal presidente; b) dal vice presidente; c) da due rappresentanti, uno tecnico ed uno amministrativo, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; d) da un rappresentante dei Ministero dell'interno; e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; f) dal presidenti dei quattro enti ippici dipendenti (Jockey Club - Steeple Chases - Corse ai Trotto - Cavallo italiano) nonche', al fine di conservare parita' di rappresentanza tra i settori del puro sangue e del trottatore, dal vice presidente dell'ente Corse al Trotto; g) da un rappresentante degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo; h) da un rappresentante degli allevatori di cavalli da corsa al trotto; i) da un rappresentante del proprietari di cavalli da corsa al galoppo; l) da un rappresentante del proprietari di cavalli da corsa al trotto; m) da un rappresentante delle societa', enti od associazioni che gestiscono ippodromi; n) da un rappresentante del lavoratori dell'ippica. I componenti indicati alle lettere g), h), i), l), m), sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra i nominativi designati dalle varie associazioni di categoria, e il rappresentante dei lavoratori dell'ippica viene designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra gli appartenenti alla categoria. Nel caso che il presidente o il vice presidente fossero allevatori o proprietari di cavalli da corsa e fino a quando conservassero tale qualita', non si dara' luogo alla nomina del rappresentante della rispettiva categoria; ove il presidente o il vice presidente appartenessero a due o piu' delle categorie previste nelle suddette lettere g), f), i), l), e' in facolta' dei Ministro per l'agricoltura e le foreste determinare di quali delle dette categorie rimane assorbita la rappresentanza.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 7

Art. 7. Il Consiglio direttivo delibera: a) sulle modifiche da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli statuti od ai regolamenti che disciplinano l'attivita' dell'U.N.I.R.E. e quella degli enti dipendenti; b) sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini istituzionali e su provvedimenti di straordinaria amministrazione; c) sul regolamenti, accordi e convenzioni; d) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonche' sulle variazioni alle voci ed agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo; e) sul calendario nazionale delle manifestazioni ippiche e sugli stanziamenti del premi; f) sugli organici e sul regolamento del personale dell'Ente; g) su ogni altro argomento che il presidente, il Comitato od il Collegio dei sindaci ritengano di sottoporre al suo esame. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 8

Art. 8. Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal presidente o da almeno sette dei propri componenti ovvero dal Comitato o dal Collegio dei sindaci. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le convocazioni devono essere comunicate con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 9

Art. 9. Il Comitato e' composto dal presidente, dal vice presidente, dal rappresentante amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al Consiglio direttivo e da due membri, uno per il settore del galoppo e l'altro per quello del trotto, eletti dal Consiglio direttivo nel suo seno. Il Comitato esecutivo attende all'ordinaria amministrazione ed adotta tutti i provvedimenti che non siano di competenza del Consiglio direttivo, nonche' quelli di assoluta urgenza salvo ratifica del Consiglio direttivo nella sua prima riunione. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato occorre la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 10

Art. 10. Il segretario generale sovraintende agli uffici dell'Ente e partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato, con funzioni di segretario. La nomina del segretario generale e' disposta con deliberazione del Consiglio direttivo da approvarsi dai Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 11

Art. 11. Il controllo della gestione dell'Ente e' affidato ad un Collegio sindacale, composto di cinque membri, dei quali uno designato dal Ministero delle finanze ed uno dal Ministero del tesoro, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, che ne nomina anche il presidente. I sindaci sono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio esamina e riferisce sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche che ritenga necessarie per assicurarsi il regolare andamento della gestione.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 12

Art. 12. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio direttivo, viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, insieme con la relazione del Collegio dei sindaci, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce. Entro il 15 febbraio il conto consuntivo dell'esercizio precedente e' sottoposto al Collegio del sindaci, che entro il 15 marzo presenta la relazione. Il conto consuntivo e la relazione del Collegio dei sindaci sono sottoposti, entro il mese di marzo, al Consiglio direttivo che adotta le proprie deliberazioni. Il conto consuntivo corredato dalla relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Ente, dalla relazione del Collegio dei sindaci e dalla delibera del Consiglio direttivo, viene trasmesso, a cura del presidente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, entro il mese di aprile.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 13

Art. 13. Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deliberazioni del Consiglio direttivo che abbiano per oggetto: a) atti che comportino mutamenti patrimoniali nei beni immobili o nel diritti immobiliari; b) atti che impegnino il bilancio oltre l'esercizio in corso.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 14

Art. 14. Il patrimonio e' costituito dai beni posseduti dall'Ente e da quello ad esso devoluto per donazioni od altro titolo.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 15

Art. 15. Le entrate dell'Ente sono costituite: a) dalle rendite del patrimonio; b) dal proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro o da quelli derivanti da qualsiasi gioco o pronostico inerenti alle corse dei cavalli; c) ogni altra entrata o contributo ordinario o straordinario.

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine- art. 16

Art. 16. Con regolamento da approvarsi nel modi previsti dalle vigenti disposizioni, verranno stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza del personale dell'Ente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per l'agricoltura e le foreste COLOMBO

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