LEGGE 26 luglio 1956, n. 824
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
È assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715. La somma è versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento edilizio".
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