LEGGE 25 luglio 1956, n. 835

Type Legge
Publication 1956-07-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è aggiunto il seguente capoverso: "Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero può essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

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