LEGGE 25 luglio 1956, n. 835
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è aggiunto il seguente capoverso: "Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero può essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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